Abbandono supplenza per giustificato motivo: cosa sapere

Mancate supplenze docenti messa a disposizione

Approfondiamo un tema spinoso: l’abbandono supplenza per giustificato motivo. C’è davvero tanto da sapere, soprattutto per tranquillizzare gli animi dei più ansiosi, quelli che non vogliono rinunciare a una supplenza per paura di incorrere in gravissime conseguenze. Quali? Vediamolo insieme.

Abbandono supplenza: cosa succede?

La rinuncia ad una supplenza può avere diverse conseguenze, anche a seconda della graduatoria e della modalità di acquisizione del ruolo, per questo è importante conoscere le risposte. Come è importante sapere che la casistica si suddivide in rinuncia, mancata accettazione e abbandono, che non vogliono dire tutte le stessa cosa e che non seguono iter del tutto identici.

Queste casistiche, proprio per la particolarità della materia che stiamo trattando – che merita di essere gestita con attenzione – sono regolate tramite Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020. Questa ordinanza ha disciplinato le modalità di conferimento delle supplenze, e di conseguenza anche le modalità di abbandono delle supplenze ed eventuali mancate accettazioni delle stesse.

Il documento del 2020 ha istituito le GPS, ovvero le graduatorie provinciali e anche quelle di istituto, utilizzate per attingere ai nomi che andranno a ricoprire ruoli di supplenza. Chi non rispetta la nomina e rinuncia al proprio posto in graduatoria, abbandonando o non accettando la posizione può incorrere in sanzioni, come abbiamo già preannunciato. In cosa consistono le sanzioni per  i supplenti che decidono di abbandonare la nomina? Lo vediamo in questo articolo, specificando per ciascuna graduatoria quali sono le conseguenze previste, per le GAE (graduatorie ad esaurimento), e per quelle di istituto e anche per quelle della Messa a disposizione.

Sanzioni: abbandono supplenza da graduatoria ad esaurimento (GAE), Graduatoria d’Istituto (GI)

Riportiamo qui di seguito, quanto indicato nel decreto che regola la materia che stiamo trattando in questo articolo:

GAE – Graduatoria ad esaurimento

  • La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento
  • La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso
  • La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.
  • La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
  • La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.

GI – Graduatorie d’istituto

  • La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso

  1. In caso si è già in servizio su spezzone orario al momento della proposta non si applica nessun tipo di sanzione.
  2. Inoltre non si applica la sanzione se l’aspirante è chiamato da MAD, come specificato nel n.AOODGPER. 21992
  • La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie
  • La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso
  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento
  • La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso

Le sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Mancate supplenze docenti messa a disposizione

Ma attenzione, abbiamo aggiornamenti in materia, ecco cosa dice la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021, emessa dal MIUR. Questa circolare racchiude le precise informazioni riguardanti le modalità scelte per assumere i docenti per le supplenze. Ma non solo i docenti, anche il personale educativo e ATA è oggetto di questa circolare, poiché le modalità sono pressapoco analoghe.

Le supplenze assegnate tramite MAD, sigla che sta per Messa a disposizione, subiranno le stesse sanzioni sia in caso di rinuncia, rifiuto e abbandono.

Però forse è ancora più utile segnalare quali sono i casi in cui un docente può rinunciare alla supplenza senza incorrere in conseguenze. E proprio ai chiarimenti intorno a questa questione dedichiamo il prossimo paragrafo.

Abbandono supplenza per un’altra: quando è possibile?

Sempre restando nel territorio giuridico e facendo riferimento alle circolari e ai decreti che hanno tracciato i contorni delle modalità di assegnazione delle supplenze (e di conseguenza delle sanzioni che vengono applicate in caso di rinuncia o altro), citeremo in questo paragrafo la normativa di riferimento: il D.M. del 13 giugno 2007, nel quale si dice che:

“Per costante orientamento è sempre consentito lasciare una supplenza in attesa dell’avente titolo per accettarne altra attribuita a titolo definitivo“

Proseguendo nell’analisi delle posizioni assunte e ufficializzate dal MIUR, ecco quanto emerge ulteriormente dalla nota 7138/2011:

“E’ facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle graduatorie del precedente biennio, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio 2011-2014“

Qui, in questo documento, era riportato il triennio 2011-2014 ma le regole sono rimaste sostanzialmente invariate, consentendo ai supplenti di lasciare la supplenza per un’altra che indica una data di termine certa e una durata maggiore.

Il Decreto del 2007 che abbiamo già citato approfondisce i dettagli, sancendo che fino alla data del 30 aprile è possibile lasciare una supplenza, nel caso in cui questa non sia fino al termine delle lezioni o oltre, per un incarico di durata fino al termine delle lezioni o oltre

Un’altra nota ancora specifica che dopo l’accettazione ma prima della firma del contratto che conferma l’assunzione del ruolo è possibile esprimere una rinuncia per una parte della medesima per accettare un’ulteriore supplenza composto interno fino al 30 giugno o 31 agosto.

infine ricordiamo che si considera possibile lasciare una supplenza da Graduatoria d’istituto per accettare quelle attribuite dalle GAE (graduatorie ad esaurimento)

Inoltre è sempre possibile lasciare una supplenza ottenuta da Graduatoria d’Istituto per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Vogliamo parlare di un ultimo caso in cui è possibile “rinunciare” a una supplenza, ovvero quando un dottorando deve entrare in aspettativa non retribuita per maturare il punteggio. Così è stabilito nella C.M. N. 15 Prot. N. AOODGPER 1507.

“le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)”

Differenza tra disponibilità ed accettazione

Per comprendere a fondo di cosa stiamo parlando, non confondere termini e situazioni, è importante sapere che tra disponibilità e accettazione c’è una bella differenza. Ancora molti docenti confondono le due condizioni. Facciamo chiarezza.

La disponibilità ha sicuramente meno ufficialità dell’accettazione. Quando si dà disponibilità si è sempre nella possibilità di tirarsi indietro e rinunciare senza alcuna conseguenza e sanzione. Invece, quando si accetta una supplenza e poi si rinuncia ad essa si è sempre nella condizione di abbandono di servizio, ben diversa e corrispondente a conseguenze e sanzioni.

Ad esempio, nei casi in cui viene data delega al dirigente per non presentarsi alla convocazione, la supplenza viene accettata in automatico e dopo questa accettazione, seppur non in presenza, non è possibile rinunciare senza incorrere in sanzioni.

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