Il certificato di equipollenza alla laurea nei concorsi pubblici

diploma equipollente cos è

Capita a volte che per partecipare ai concorsi pubblici venga richiesto il possesso di alcuni titoli accademici o scolastici, ma altrettanto spesso e volentieri dove non viene indicata una lista dettagliata dei titoli validi viene segnalato che è sufficiente possedere un titolo equipollente. In che cosa consiste? Questo articolo nasce per fare chiarezza sul certificato di equipollenza laurea, un tema che riguarda molti.

Certificato equipollenza laurea

Quando un candidato che deve presentare domanda di partecipazione a un concorso deve valutare l’equipollenza di un titolo rischia di andare in tilt. A volte le informazioni che giungono in merito a questo argomento sono contrastanti. La valutazione di equipollenza di un titolo, per esempio se un si può considerare un diploma equipollente, implica un raffronto preciso con eventuali corrispondente tra titoli del vecchio e/o del nuovo ordinamento o tra titoli che sono stati conseguiti dallo studente all’estero. Sono questa verifica e l’accertamento di essere idonei alla partecipazione grazie all’equipollenza può garantire la partecipazione in modo definitivo.
Per dare supporto e chiarimenti precisi a coloro che si ritrovano in questa situazione il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca ha stabilito, tramite decreto, una tabella che segnala una volta per tutte quali sono le equiparazioni. Dunque non è più difficile cos’è il diploma equipollente perché è sufficiente visitare e visionare la tabella per evitare fraintendimenti. Solo chi è in possesso di un titolo estero deve richiedere un’effettiva convalida di equipollenza del titolo, perché questo possa essere riconosciuto.

Diploma equipollente cos è

diplomi equipollenti a ragioneriaSi può stabilire anche l’equipollenza tra titoli accademici e scolastici quando gli organi di riferimento e competenti in materia, o altre autorità preposte al compito e con competenza nel settore, riconoscono a questi titoli lo stesso valore legale e di conseguenza la stessa efficacia giuridica.
Visti i termini che stiamo utilizzando avrai già capito che si tratta di una cosa seria. L’equipollenza sancisce la validità legale, non è come dire “dai, va bene, questo diploma è un po’ la stessa cosa”. Niente affatto, stiamo parlando di dettagli che sono riconosciuti giuridicamente, e con la legge non si scherza.
Quindi possiamo dire che per diploma equipollente il significato di equipollenza è connesso all’acquisizione di competenze equivalenti che vengono riconosciuti in modo autorevole da figure ed entità preposte di modo da infondergli validità giuridica alla stregua di altri titoli già riconosciuti.
Quindi, anche se un titolo è conseguito in un altro ordinamento didattico o in altri contesti nazionali può essere equiparato se considerato equipollente vuol dire che:

  • certifica l’acquisizione di competenze equivalenti
    permette la continuazione del percorso di studi a un livello superiore
    permette l’ammissione a concorsi pubblici ed esami di Stato
    permette l’accesso a ordini professionali

Bisogna però chiarire un aspetto. L’equipollenza non è da considerare reciproca, ma anzi unidirezionale. Ovvero, se un titolo viene riconosciuto equivalente ad un altro non vuol dire che quest’ultimo sia per forza equipollente al primo. Diciamolo con una formula, che forse è più semplice: se X è equipollente a Y ciò non implica che Y è automaticamente equipollente a X.

Equipollenza diplomi professionali e tecnici

Come abbiamo detto sopra, le equipollenze e le equiparazioni sono sancite dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che insieme alla collaborazione con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione si è occupato di diramare i decreti in cui vengono stabiliti una volta per tutti e equiparazioni fra le classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e le classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Nella tabella allegata al secondo decreto, che sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004, vengono indicate le equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Precisamente, la tabella elenca:

  • nella 1a colonna i diplomi di laurea del vecchio ordinamento
    nella 2a colonna i corrispondenti riferimenti normativi
    nella 3a colonna le corrispondenti classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale n. 509/1999
    nella 4a colonna le corrispondenti classi delle lauree magistrali di cui al decreto ministeriale n. 270/2004

Il certificato di equipollenza: a chi compete

diploma equipollente significatoQuali sono gli uffici a cui ci si deve rivolgere quando si vuole ottenere un certificato di equipollenza per un concorso, o anche, più in generale, per esigenze di studio o professionali.
Qui di seguito la lista di quali sono gli uffici e gli enti di competenza:

  • agli Uffici Scolastici Provinciali, per quanto concerne l’equipollenza dei diplomi di livello pre-universitario;
    alle Università, per quanto concerne l’equipollenza dei titoli di studio esteri di livello accademico;
    al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per l’equipollenza accademica dei titoli di dottorato di ricerca esteri;
    ai Ministeri competenti per materia, per quanto concerne il riconoscimento dei titoli abilitanti allo svolgimento di professioni regolamentate (es. medico, avvocato, commercialista ecc.).

Per fare un esempio rispetto all’equipollenza richiesta per titoli esteri. Parliamo documentazione necessaria da allegare alla domanda. Ovviamente non deve mancare il titolo originale al quale si fa riferimento, e inoltre:

  • il certificato degli esami sostenuti (o delle materie di studio)
    le relative valutazioni
    il programma analitico di studio
    la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla sede consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. Quest’ultimo documento non è richiesto per i titoli conseguiti negli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo, e nella Confederazione elvetica. L’autorità competente, ricevuta l’istanza, può riconoscere (anche solo parzialmente) il curricolo degli studi svolti, disponendo, se opportuno, eventuali esami integrativi sulle materie caratterizzanti il titolo italiano richiesto, secondo i programmi e le modalità previste.

In generale è comunque richiesta una prova di competenza linguistica. La dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri può essere rilasciata nei confronti dei seguenti soggetti:

  • cittadini italiani o appartenenti a Stati membri dell’Unione europea;
    cittadini appartenenti a Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e alla Confederazione elvetica;
    cittadini italiani per matrimonio;
    cittadini italiani per naturalizzazione;
    titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Certificato di equipollenza e concorsi pubblici

Infine, ci sembra corretto riportare la tabella allegata al secondo decreto, perchè riguarda nello specifico un tema molto dibattuto e cruciale per chi va alla ricerca di equiparazioni e dichiarazioni di equipollenza, soprattutto per la partecipazione ai concorsi pubblici.
Sono quattro le ipotesi contemplate dalla tabella, e ve le riportiamo tutte:

  • bandi che fanno riferimento al vecchio ordinamento (quello, cioè, previgente al decreto ministeriale n. 509/1999): ai relativi diplomi di laurea sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi di laurea specialistica e magistrale
  • bandi che fanno riferimento all’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509/1999: ai relativi diplomi delle classi di laurea specialistica sono equiparati i corrispondenti diplomi del vecchio ordinamento e i diplomi delle corrispondenti classi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004
  • bandi che fanno riferimento all’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: ai relativi diplomi delle classi di laurea magistrale sono equiparati i corrispondenti diplomi di laurea del vecchio ordinamento e i diplomi delle corrispondenti classi di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale n. 509/1999
  • bandi che fanno riferimento all’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o n. 270/2004: sono equiparati fra loro i diplomi relativi alle classi di laurea specialistica o magistrale indicate nella medesima casella.

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