Certificato di equipollenza

diploma equipollente cos è

Capita a volte che per partecipare ai concorsi pubblici venga richiesto il possesso di alcuni titoli accademici o scolastici, ma altrettanto spesso e volentieri dove non viene indicata una lista dettagliata dei titoli validi viene segnalato che è sufficiente possedere un titolo equipollente. Vediamo insieme in cosa consiste stando alle direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Equipollenza: riconoscimento accademico

Quando un candidato che deve presentare domanda di partecipazione a un concorso deve valutare l’equipollenza di un titolo rischia di andare in tilt. A volte le informazioni che giungono in merito a questo argomento sono contrastanti. La valutazione di equipollenza di un titolo, per esempio se un si può considerare un diploma equipoll

La procedura di riconoscimento accademico valuta in modo analitico i titoli accademici esteri per verificare se corrispondono per livello, anni di studi e contenuti a un titolo italiano. La valutazione ha l’obiettivo di rilasciare un provvedimento che è analogo a un  titolo finale italiano e avente valore legale nel nostro paese.

Tale forma di riconoscimento ha solo finalità accademiche, di riconoscimento a tutti gli effetti, compresa la prosecuzione degli studi per acquisire un titolo di livello superiore (il riconoscimento a fini professionali segue una procedura diversa).

Storicamente tale procedura è identificata con il termine di “equipollenza”, anche se la Legge 148 del 2002 non utilizza più tale termine.

ente, implica un raffronto preciso con eventuali corrispondente tra titoli del vecchio e/o del nuovo ordinamento o tra titoli che sono stati conseguiti dallo studente all’estero. Sono questa verifica e l’accertamento di essere idonei alla partecipazione grazie all’equipollenza può garantire la partecipazione in modo definitivo.
Per dare supporto e chiarimenti precisi a coloro che si ritrovano in questa situazione il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca ha stabilito, tramite decreto, una tabella che segnala una volta per tutte quali sono le equiparazioni. Dunque non è più difficile cos’è il diploma equipollente perché è sufficiente visitare e visionare la tabella per evitare fraintendimenti. Solo chi è in possesso di un titolo estero deve richiedere un’effettiva convalida di equipollenza del titolo, perché questo possa essere riconosciuto.

Le condizioni

diplomi equipollenti a ragioneriaIl riconoscimento di un titolo accademico estero può essere richiesto a specifiche condizioni:

  • il titolo deve essere stato rilasciato all’estero da un’università o da un’altra istituzione di livello universitario o superiore che faccia parte ufficialmente del sistema educativo del paese;
  • deve essere un titolo finale di 3° ciclo riconosciuto in quel paese;
  • l’ordinamento didattico dell’ateneo individuato deve prevedere un corso di studio comparabile con quello svolto all’estero.

La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di una laurea

Sia i cittadini UE sia gli extraUE possono richiedere il provvedimento di riconoscimento accademico.

Va presentata in un ateneo a scelta. Informazioni su modalità, scadenze, moduli e documentazione da allegare vanno richieste alla segreteria dell’ateneo al quale si vuole presentare la domanda e/o individuate visitando il relativo sito web.

La valutazione

Un organo accademico valuta, in autonomia e caso per caso, il contenuto degli studi e gli esami sostenuti e li confronta con il corso di laurea italiano di riferimento. Il riconoscimento non è sempre automatico: l’ateneo può richiedere, per colmare la parte di curriculum degli studi eventualmente non coperta dal titolo estero, di integrare il percorso di studi con altri esami e/o di presentare elaborati finali.

Quindi, la decisione può essere di tre tipi:

  • riconoscimento;
  • non riconoscimento;
  • riconoscimento a condizione che si colmino le parti mancanti eventualmente rilevate anche attraverso il superamento di prove ulteriori.

Anche altre amministrazioni provvedono al riconoscimento accademico.

La richiesta di riconoscimento di particolari tipi di titoli accademici va inviata ad altre pubbliche amministrazioni.

La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un dottorato di ricerca va presentata, dal 1 marzo 2022, conformemente a quanto stabilito dalla L. 15 del 2022, ad un ateneo a scelta che rechi nella propria offerta formativa un dottorato nella materia di quello conseguito all’estero dall’interessato. Informazioni su modalità, scadenze, moduli e documentazione da allegare vanno richieste alla segreteria dell’ateneo al quale si vuole presentare la domanda e/o individuate visitando il relativo sito web.

La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento dei titoli di Teologia e Sacra scrittura ed altri titoli oggetto di ulteriori accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, rilasciati da istituzioni riconosciute dallo Stato pontificio, va inviata al Ministero dell’Università e della ricerca.

La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo artistico/musicale/coreuticova inviata, a partire dal 1 marzo 2022, alle istituzioni superiori operanti nel settore Artistico Coreutico e Musicale, così come previsto dalla L.15 del 2022. Informazioni su modalità, scadenze, moduli e documentazione da allegare vanno richieste alla segreteria dell’istituto al quale si vuole presentare la domanda e/o individuate visitando il relativo sito web.

La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo abilitante all’ insegnamento o di percorsi di specializzazione post laurea per determinati insegnamenti (ad es. insegnante di sostegno) va inviata al Ministero dell’Istruzione.

La domanda per ottenere il riconoscimento valido per tutti i concorsi pubblici, indipendentemente da uno in particolare, della qualifica professionale di ricercatore, va inviata al Ministero dell’Università e della ricerca.

La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali va inviata ai Ministeri competenti per materia che vigilano sulle rispettive professioni in Italia.

Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani

Valutare l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli italiani significa identificare un’equivalenza esistente tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via.

Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico ha conosciuto negli ultimi decenni, per un laureato che intenda presentare domanda per un concorso pubblico, può essere indispensabile valutare l’equipollenza o l’equiparazione del titolo per stabilire la propria idoneità a partecipare.

Criteri e riferimenti normativi

diploma equipollente significatoIl Ministero dell’Università e della Ricerca stabilisce, tramite specifici criteri e riferimenti normativi, l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli in modo univoco e facilmente consultabile, con lo scopo di evitare errori e omissioni.

Si distingue tra:

  • equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento: per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente La tabella riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di concorso, nella terza i riferimenti normativi. Si precisa inoltre che: l’equipollenza non è reciproca, ma ”a senso unico”, vale a dire che se un titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente equipollente a x. Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z).
  • equiparazioni dei diplomi di laurea(corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma): diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 del 1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto ministeriale 509 del 1999) e magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009n.233. Per ogni diploma di laurea del vecchio ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l’equiparazione con le attuali classi di laurea di secondo livello;
  • equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda sempre il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con la tabella allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233;
  • equiparazioni tra lauree triennali, si precisa che con apposito e distinto DI 9 luglio 2009 (pubblicato sulla GU n.233 del 7 ottobre 2009), sono state equiparate le classi delle lauree triennali ex DM 509/99 alle corrispondenti classi di laurea ex DM 270/2004.

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

  • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4)
  • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4
  • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3
  • nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Nelle tabelle, allegate ai singoli decreti interministeriali, viene di norma identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo e le leggi di riferimento che decretano l’equivalenza e l’equiparazione. Altre equiparazioni o equipollenze specifiche sono previste da decreti ulteriori successivi al 2009 che si trovano nel sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

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