Congedo maternità per docenti e ATA: come funziona

congedo maternità insegnanti

Sei il dolce attesa ma lavori a scuola? Cosa prevede il congedo maternità per docenti e ATA? Il trattamento economico e normativo previsto agevola alcune facilitazioni, ma ne sono previste anche per il padre? Ci teniamo a darti informazioni precise in merito e per questo motivo abbiamo scritto questo articolo. Ecco qui di seguito tutto quelli che devi sulla maternità per lavoratrici della scuola, docenti e ATA.

Congedo maternità docenti e ATA

Parliamo di insegnanti e maternità. L’arrivo di una nuova vita è sempre fonte di gioia. Così si dice. Ma negare che sia anche fonte di ansia e preoccupazione non sarebbe giusto. È normale, la vita può venire stravolta dalla piccola creatura, ma anche dalle conseguenze che la sua venuta porta all’interno degli ambiti della vita che prima fluivano in modo ordinario. Il lavoro, ad esempio, può cambiare, soprattutto nei primi mesi. Per questo esistono misure volte a sostenere i genitori nell’impresa.

Anche quando si lavora a scuola, nonostante tutti siano convinti che ci siano mesi di vacanze e che sia un lavoro a basso livello di stress, ci sono molti aspetti che si devono conciliare tra nuovi ritmi e soliti impegni. Per questo si devono conoscere opportunamente le occasioni di sostegno alla maternità (e alla paternità). Esistono, ad esempio, il congedo di maternità e l’interdizione obbligatoria durante la gravidanza, ma anche una cosiddetta indennità di maternità, di cui vogliamo parlarti meglio, che prevede di elargire un corrispettivo economico anche al di fuori di un periodo coperto da un contratto di lavoro. È interessante conoscere questa misura, anche perché non si applica solo alle madri ma anche ai padri, e pur se stiamo parlando di insegnanti e maternità non vuol dire che non stiamo parlando anche dei padri.

Vediamo come funzionano congedo e indennità e le diverse caratteristiche di queste misure.

Congedo maternità: come funziona

Il congedo di maternità permette alle donne di evitare di prestare servizio, in quanto la legge indica un espresso divieto di adibirle al lavoro in determinati periodi, ovvero:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eccezioni previste dalla Legge
  • ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto
  • durante i tre mesi dopo il parto, salvo eccezioni previste dalla Legge
  • durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta

Ovviamente ci sono delle eccezioni per lavori che vengono considerati particolarmente pesanti e che potrebbero compromettere il benessere fisico della madre e del bambino. Per questi lavori il divieto di prestare servizio viene esteso ai tre mesi dalla presunta del parto.

Immaginate una donna, con la pancia di sei mesi, svolgere una mansione che prevede l’uso consistente della forza fisica, o anche soltanto lunghi turni da trascorrere in piedi, o ancora di affrontare situazioni stressanti. I mesi della gestazione sono mesi di grande importanza per tutta la famiglia, anche e soprattutto per il futuro nascituro e per chi lo porta in grembo. Il lavoro è sicuramente una parte rilevante della nostra vita, ma quando arriva una nuova vita dobbiamo essere pronti a riceverla nel modo più attento e aperto possibile.

Ma ritorniamo a parlare del congedo di maternità per insegnanti e lavoratrici. In caso di gravidanza, la lavoratrice deve inviare alla segreteria il certificato medico che indica la presunta data del parto. Dopo la nascita, ma entro trenta giorni, la lavoratrice dovrà assicurarsi che sempre la stessa segreteria riceva il certificato che attesti l’avvenuta nascita del figlio.

I periodi di congedo di maternità vengono conteggiati come anzianità di servizio.

Normativa sul congedo maternità per insegnanti

La normativa per congedo maternità docenti e ATA rientra all’interno del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 art. 22. In questo articolo viene detto:

“Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità o di interdizione obbligatoria durante la gravidanza”.

Ora noi lo diamo abbastanza per scontato, e va bene. Ma non è sempre stato così. E ci sembra che sia importante ricordare che si tratta di un valido sostegno economico riconosciuto alle lavoratrici insegnanti in maternità. Non è solo un sostegno alla natalità, ma un sostegno alla donna e all’uomo che scelgono coraggiosamente di mettere al mondo un figlio, cosa difficile di questi tempi. È un sostegno per la società tutta, perché quando nasce un nuovo nato tutta la società, il territorio, il contesto in cui vivrà si arricchiscono. Dobbiamo sempre lottare per preservare questi diritti, ed estendere i sostegni e i supporti a tutta la società, non soltanto a chi sceglie di fare figli, ma anche a chi vuole vivere da solo.

La normativa prevede anche un’identità in costanza di rapporto ovvero, il 100% della retribuzione fissa mensile, come prevede l’art.12, comma 2 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, indipendentemente che si tratti di contratto a tempo indeterminato o determinato. Quando il contratto è ancora il corso, quindi si è in una situazione di costanza nel mantenimento del rapporto di lavoro, si può percepire il 100% pur non prestando concretamente servizio. Il sostegno economico previsto dal contributo del congedo maternità viene calcolato in base alla retribuzione media globale giornaliera del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Ma ci sono delle cifre aggiuntive da calcolare, a supporto della misura:

  • il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità;
  • altri premi o trattamenti retributivi accessori eventualmente erogati alla lavoratrice

Insegnanti e maternità: “fuori nomina”

L’art.24 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 è un articolo molto interessante, perché è quello che ci informa del fatto che per la maternità le insegnanti che si trovano in scadenza del contratto possono accedere ugualmente all’erogazione di un contributo. Il prolungamento del godimento dell’indennità di maternità è un grande aiuto. Anche in caso in cui il rapporto di lavoro è sospeso la madre e il padre possono contare su questa misura. Facciamo due esempi di diritto all’indennità di maternità fuori nomina:

  • Docente/A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato, che entri in congedo di maternità in costanza di rapporto e che vi si trovi al momento della scadenza del contratto di lavoro: ha diritto di percepire l’indennità di maternità fuori nomina, per il restante periodo del congedo che non sia coperto da ulteriori contratti di lavoro
  • Docente/A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato conclusosi entro i 60 giorni precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria (ad es. docente con contratto di lavoro con scadenza il 31 agosto e inizio del congedo di maternità il 5 ottobre): ha diritto di percepire l’indennità di maternità fuori nomina, per il restante periodo del congedo che non sia coperto da ulteriori contratti di lavoro, come previsto dall’art.24, comma 2-3

Però attenzione, nel caso in cui la lavoratrice o insegnante in maternità accettasse un nuovo lavoro, che preveda un contratto di supplenza, l’indennità non potrebbe più essere erogata. Quanto è stato erogato fino a quel momento rimane, ma il rapporto di sostegno non viene più versato.

Congedo maternità insegnanti: fare richiesta

Come si inoltra una richiesta di congedo maternità? La richiesta deve essere inoltrata dalla lavoratrice o dal lavoratore. Sì, anche dal lavoratore. Qui sotto ti spieghiamo come e quando queste misure sono estese agli insegnanti e i lavoratori ATA. La domanda, come dicevamo va presentata all’istituto in cui si è prestato servizio fino al momento della lieta notizia. La scuola si occupa di verificare la richiesta e di procedere all’inserimento sul SIDI della pratica, in gestione cooperativa col MEF.

Ma prima di concludere rispettiamo la parola data e chiariamo quando questa indennità viene corrisposta anche ai padri. Hanno diritto al trattamento economico previsto per l’indennità di maternità nel caso in cui usufruiscano del congedo di paternità previsto dall’art. 28. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:

  • morte della madre
  • grave infermità della madre
  • abbandono della prole
  • affidamento esclusivo del bambino al padre

Credits foto in evidenza: Depositphotos.com –  halfpoint