Vigilanza docenti sugli alunni: gli obblighi da rispettare

La vigilanza docenti sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

Queste sono dunque le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni.

Sul personale scolastico gravano, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

In questa guida dell’Università telematica Niccolò Cusano vedremo da vicino il quadro normativo completo di questa fattispecie e quali sono le misure prese dai dirigenti scolastici per ottemperare agli obblighi di vigilanza sugli studenti.

Vigilanza docenti sugli alunni: gli obblighi da rispettare

La vigilanza docenti sugli alunni, come abbiamo visto fin qui, è un obbligo disciplinato a livello normativo. Il dirigente scolastico ha quindi il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs 165/01).

La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile, che recitano:

  • “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047).
  • […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048).

L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Questa è la conditio sine qua non per rispettare gli obblighi di vigilanza insegnanti.

Abbiamo visto quindi come il codice civile disciplini in quali momenti delle attività il docente è responsabile di quanto accade agli alunni. Vediamo adesso anche i casi di corresponsabilità genitori e istituto.

Vigilanza insegnanti

Per avere un quadro più generale della situazione, è bene ricordare come il codice civile (secondo comma dell’art. 2048) disponga che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte (gli insegnanti fanno parte di questa categoria) sono responsabili per il fatto illecito commesso dai minori capaci di intendere e volere nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza.

Ma che durata ha quindi la vigilanza? Il danneggiato può agire in giudizio solo contro il docente preposto alla vigilanza o anche contro la scuola e/o i genitori del minore danneggiante?

La responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte (così li definisce la legge, intendendo per tali anche i docenti) trova il proprio fondamento sull’omessa vigilanza, limitata al tempo in cui gli allievi sono loro affidati.

Ma tale periodo è esteso pure a momenti in cui gli insegnanti non sembrerebbero a prima vista strettamente tenuti alla vigilanza degli alunni, quali ad esempio:

  • nell’intervallo di tempo che precede l’inizio delle lezioni,
  • durante la ricreazione,
  • nei momenti di svago trascorsi nei locali scolastici (ad esempio nelle aule e lungo i corridoi) o nei luoghi di pertinenza della scuola (ad esempio in palestra).

L’art. 350 del r.d. 26.05.1928, n. 1297, dispone infatti che:

  • “Il maestro deve trovarsi alla scuola non meno di 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per assistere all’ingresso dei suoi alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato agli insegnamenti integrativi o di religione ad altri affidati alla ricreazione e alla refezione dove l’orario adottato è unico; e deve rimanere nella scuola finché i suoi alunni ne siano usciti”.

Tale responsabilità, quindi, permane fino al momento di uscita degli alunni dai locali scolastici.

Vigilanza insegnanti: situazioni tipo

Ecco, poi, alcune situazioni che è bene chiarire: va ricordato che, per i docenti, espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni, non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

I docenti, inoltre, devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza.

La sorveglianza dell’atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

Per quanto concerne l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall’articolo 19-bis della legge n. 172/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici):

  • I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti af idatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei
    minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto- responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
  • L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti af idatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

La colpa presunta

Il secondo comma dell’art. 2048 c.c. statuisce che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili per il fatto illecito commesso dai minori capaci di intendere e volere nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza.

Siamo di fronte a quella che viene definita “presunzione di colpa”, che in caso di contenzioso giudiziario, determina l’inversione dell’onere della prova.

Dalla presunzione di colpa contenuta nell’articolo 2048 c.c., si evince che la vigilanza deve essere adeguata e commisurata in funzione di:

  • ambiente,
  • età del minore,
  • carattere del minore.

Maestri e precettori sono comunque sottoposti alla responsabilità (dell’art. 2048 c.c.) solamente nelle ipotesi ove l’allievo procuri a terzi un danno.

L’onere della prova

La presunzione di colpa (disposta dall’art. 2048 c.c, comma secondo) può essere vinta, con relativa esenzione da responsabilità, fornendo la prova di non aver potuto impedire il fatto che ha provocato il danno, avendo adottato ogni misura organizzativa e disciplinare idonea ad evitare l’evento dannoso.

Spetta quindi all’amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Il precettore o il maestro d’arte, per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico (dall’art. 2048, comma 2, c.c.), ha l’onere di provare che:

  • né lui, né alcun altro precettore diligente (ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.), avrebbe potuto, nelle stesse circostanze, evitare il danno e, tale prova, non può prescindere dalla dimostrazione della presenza fisica del precettore al momento della commissione dell’illecito da parte dell’allievo, integrando la stessa un dovere primario del precettore diligente ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. (Corte di Cassazione, Sezione VI, Civile, Sentenza del 04 giugno 2018, n. 14216).

La responsabilità degli insegnanti concorre con quella dei genitori, i quali sono sollevati dalla responsabilità per culpa in vigilando quando i figli sono affidati alla custodia di terzi, ma non anche dalla culpa in educando.

Da ciò consegue che i genitori saranno chiamati a dimostrare, per svincolarsi dalla presunzione di responsabilità per il fatto compiuto dal minore, di aver adempiuto agli obblighi imposti dall’art. 147 c.c. verso i propri figli e, quindi, di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

Vigilanza docenti: la corresponsabilità dell’istituto

La responsabilità degli insegnanti può anche concorrere, oltre che con quella dei genitori degli alunni, anche con quella del proprio datore di lavoro, sia che si tratti di scuola pubblica (quindi, una pubblica amministrazione) che privata.

Pertanto, al fine di ottenere il risarcimento del danno, la vittima danneggiata può agire in giudizio contro la scuola.

Il Tribunale di Roma (Sezione XII Civile, Sentenza del 21 settembre 2009, n. 19013), ha chiarito che l’amministrazione scolastica è direttamente responsabile (ai sensi dell’art. 2048 c.c.) in virtù del rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato dal minore nel tempo in cui risulta sottoposto alla vigilanza di detto personale.

Il danneggiato dal fatto illecito commesso dal minore sottoposto a vigilanza del docente, per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti dalla condotta illecita posta in essere dal minore, può agire in giudizio o contro i genitori o contro la scuola, oppure contro entrambi.

L’onere probatorio del danneggiato consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza.

Le responsabilità del personale ATA

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici):

  • “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Con quest’ultima indicazione sulla vigilanza docenti e del personale scolastico si chiude questa guida targata Unicusano.

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