Diplomati AFAM: chi sono, abilitazione del titolo

diploma afam e abilitazione all'insegnamento

La questione riguardante i diplomati AFAM e il titolo abilitante o meno è stata per diverso tempo al centro dei dibattiti pubblici in ambito formativo. In questo articolo cerchiamo di ripercorrere la vicenda, partendo dalle origini. Chi sono i diplomati AFAM, se il titolo AFAM è abilitante o meno e gli ultimi aggiornamenti in merito.

Diplomati AFAM: chi sono?

titolo afam abilitanteAFAM è ovviamente un acronimo, che sta per Alta Formazione Artistica e Musicale. Il sistema include le istituzioni artistiche e musicali ufficialmente riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso una legge del 21 dicembre 1999, la legge n.508. Le norme che costituiscono quella legge prevedono l’equipollenza dei diplomi ordinari e sperimentali di primo livello, erogati dalle istituzioni AFAM, ossia le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dalle classi di laurea in Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda. Questa legge si fa forza anche delle indicazioni costituzionali. Difatti la nostra Costituzione prevede che le istituzioni di alta formazione e cultura possano darsi orientamenti autonomi.

Qui di seguito indichiamo quali sono le istituzioni del settore AFAM:

  • Accademie di belle arti
  • Accademia nazionale di danza
  • Accademia nazionale di arte drammatica
  • Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)
  • Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati

Queste istituzioni dedicata alla formazione in campo artistico, spaziano tra diversi ambiti: musica, danza, drammaturgia, design e arti visive. Gli studenti e le studentesse che fuoriescono da un percorso formativo all’interno di uno di questi canali conseguono il titolo di diplomati AFAM.

La necessità di fare chiarezza su diplomati AFAM e titolo abilitante nasce anche in seguito al fatto che la riforma ha introdotto cambiamenti e modifiche all’impostazione tradizionale. Vediamo quali sono state le principali caratteristiche della riforma:

  1. i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici
  2. il Ministero dell’Università e Ricerca esercita poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle istituzioni, nel rispetto dei loro principi di autonomia
  3. le istituzioni formative sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi
  4. le istituzioni attivano corsi di formazione ai quali si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le stesse istituzioni rilasciano specifici titoli accademici in campo artistico e musicale

La riforma ha, dunque, rivoluzionato la materia dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, anticipando l’orientamento che prevede la totale equipollenza dei nuovi titoli di studio artistici con i titoli di studio universitario. Ed è questo l’aspetto che ci interessa maggiormente.

Diplomati AFAM: titolo abilitante?

La comparazione tra diplomati in Alta Formazione Artistica e Musicale e laureati è di grande importanza non soltanto dal punto di vista simbolico ma anche dal punto di vista legale e funzionale all’accesso nei concorsi pubblici. L’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego, ad esempio, è vincolata al possesso di un titolo di laurea e al riconoscimento dei CFU.

Presso il Ministero dell’Università e della Ricerca è stato istituito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, il CNAM, che ha come finalità l’osservazione e la valutazione della reale attuazione della legge, dei regolamenti didattici degli istituti e del reclutamento del personale docente, nonché dell’offerta formativa e didattica nel settore AFAM.

Nel corso degli anni successivi alla promulgazione della legge altri regolamenti hanno disciplinato aspetti inerenti, dai requisiti di qualificazione didattica e scientifica delle istituzioni e dei docenti, ai requisiti di idoneità delle sedi, passando per le le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore. Nel 2003, ad esempio, è stato approvato un primo Regolamento di attuazione, che indica le norme dell’autonomia statuaria e le modalità di individuazione degli organi di governo.

Quindi, a partire dalla riforma del 1999, l’offerta formativa AFAM si è strutturata in tre cicli di studio, in linea con gli obiettivi del “processo di Bologna”, proseguendo con i corsi del vecchio ordinamento fino ad esaurimento. Come sono articolati i tre cicli:

  • Primo ciclo: diploma accademico di primo livello. Padronanza di base dei metodi e delle tecniche, nonché acquisizione delle competenze disciplinari e professionali essenziali
  • Secondo ciclo: diploma accademico di secondo livello. Formazione avanzata finalizzata alla piena padronanza dei metodi e delle tecniche, e acquisizione di competenze disciplinari e professionali elevate
  • Terzo ciclo: Corsi di formazione alla ricerca. Competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione

Inoltre le istituzioni AFAM possono prevedere altri Corsi di specializzazione, perfezionamento o Master.

24 CFU e AFAM

titolo afam e 24 cfuL’ultima parte di questo articolo è dedicata alla questione più spinosa in assoluto. Infatti l’abilitazione del diploma AFAM per l’insegnamento è al centro di una bagarre giudiziaria che si prosegue da molti anni e che mostra divergenze di trattamento e indicazioni contrastanti, di certo queste non aiutano a farsi un’idea chiara. La buona notizia è che il diploma AFAM è abilitante, i problemi riguardano i diplomati vecchio ordinamento AFAM.

Uno dei più recenti esiti giudiziari proviene dal collegio giudicante, composto da tre magistrati, della sezione lavoro di Termini Imerese. Stiamo parlando di una questione di diritto scolastico che continua a essere dibattuta senza trovare un punto fermo costante e chiarificatore.

Come dicevamo, nel febbraio 2021 il tribunale di Termini Imerese si è pronunciato giudiziariamente, tramite la Presidente, dott.ssa Laura Petitti, in merito al valore abilitante di AFAM v.o. più 24 CFU formativi.

Indichiamo brevemente i termini della questione. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, U.S.R. Sicilia e A.T.P. Palermo, avevano sporto reclamo contro l’ordinanza di accoglimento del ricorso con il quale veniva dichiarato che il diploma AFAM vecchio ordinamento e i 24 cfu assumeva valore abilitante l’insegnamento.

Riportiamo, per chiarezza, quanto sollevato dai reclamanti, tramite le parole essenziali della pronuncia del Consesso Giudicante

… posto che il legislatore delegato ha previsto il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, al pari dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso (intesa quale conseguimento di Pas, Tfa e SSIS), risulta evidente, a parere del Collegio, che il legislatore abbia inteso pienamente equiparare il conseguimento di 24 CFU all’abilitazione specifica”

Alla luce di quanto emerso si rivelano possibili due differenti strade:

  1. Un’ipotesi di linea interpretativa che determina il rigetto del ricorso. In assenza di un’equiparazione all’abilitazione, espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, si ritiene che il ministero legittimamente abbia negato l’iscrizione in prima fascia G.P.S., ai possessori di laurea/diploma+24 C.F.U
  2. Un’ipotesi di linea interpretativa che determina l’accoglimento del ricorso:

Il possesso congiunto di laurea/diploma + 24 CFU/CFA è titolo di accesso concorsuale alternativo (al possesso dell’abilitazione), quindi, con ragionevolezza, equipollente al possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l’accesso concorsuale conseguente, in origine, al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, non è privo di logicità ritenere che l’accesso, alternativo, ai diplomati/laureati, in possesso dei 24 CFU/CFA, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all’abilitazione.

La materia che attraversa la questione dei diplomi AFAM vecchio ordinamento, 24 CFU e abilitazione all’insegnamento è talmente spinosa che una possibile via d’uscita a livello giudiziario potrebbe includere la scelta di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Diplomati AFAM, titolo è abilitante o no? Alcuni docenti sono già in ruolo.

Molti docenti AFAM vecchio ordinamento, sottoponendo la questione al vaglio dei Tribunali del Lavoro si sono visti accogliere la domanda e riconosciuti il diritto di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie d’istituto. Ma non è sempre così, non ci resta che aspettare indicazioni definitive. Per tutti gli altri diplomati AFAM con 24 cfu la questione non si pone, possono avere l’abilitazione.

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