Diritti del supplente: cosa c’è da sapere?

assenze personale supplente temporaneo

Quali sono i diritti del supplente? È importante a cosa avrai diritto se svogli servizio nella scuola come supplente. Il fatto che tu non sia un docente di ruolo non deve svantaggiarti dal punto di vista professionale. Vediamo insieme quali sono le situazioni più frequenti in cui vengono tutelati i diritti dei supplenti all’interno degli istituti.

Diritti del supplente: quali sono?

Possiamo fare un elenco delle varie tipologie di diritti di cui può godere un supplente, a seconda delle sue necessità. La lista è la seguente:

  • Aspettativa
  • Congedi parentali
  • Permessi brevi
  • Malattia o infortunio sul lavoro

In questa lista non compaiono le ferie, che sono comunque da tenere in considerazione. Per queste deve essere fatta richiesta dal docente, ovviamente valutando una misura che sia commisurata al servizio prestato (tendenzialmente per ogni anno di servizio vengono calcolati 2,5 giorni possibili di ferie per ogni mese lavorato) come insegnante e facendo in modo che si svolgano nel periodo dell’interruzione didattica.
Pensa cosa potrebbe succedere se un supplente, sopraggiunto in sostituzione di un docente impossibilitato a insegnare, assumesse l’incarico per poi chiedere di usufruire delle ferie nei giorni di servizio nella didattica. Si creerebbe un’ulteriore lacuna nell’offerta formativa che costringerebbe l’istituto a chiedere l’intervento di un nuovo supplente, e così via. E già, sarebbe a dir poco assurdo. Ma invece cosa succede, ad esempio, se il supplente non usufruisce delle ferie? Queste verranno comunque pagate, una volta cessato il rapporto di lavoro.
Di quanto abbiamo detto è importante ricordare che le ferie dei supplenti non sono imposte o definite dal dirigente scolastico, ma vanno richieste personalmente.

Assenze personale supplente temporaneo: permessi brevi

Ci sono però delle occasioni alle quali non si può mancare, anche se si è ottenuta una cattedra come personale supplente. Cosa fare in quesi casi? In realtà esiste, ovviamente, una possibilità di richiesta di un permesso breve, soprattutto se motivata dall’insorgere e dal ricorrere di eventi particolari. Elenchiamo qualche esempio specifico per inquadrare meglio quali sono le occasioni per richiedere un permesso breve. Ad esempio:

  • In occasione del matrimonio: i giorni previsti sono 15 continuativi e interamente retribuiti
  • Nel caso in cui il docente debba sostenere un concorso o un esame: 8 giorni non retribuiti
  • Per motivi personali o familiari: 6 giorni non retribuiti
  • Lutti per perdita del coniuge, convivente, di un componente della famiglia o di affini di primo grado ed è possibile stendere il permesso fino a parenti di II grado. I giorni di permesso previsti sono 3 e retribuiti
  • Congedo parentale: secondo l’art. 12 commi 7 e 8 del Contratto Scuola (si veda anche art. 19) il docente deve richiederlo almeno 15 giorni prima dal periodo di astensione. La domanda potrà essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il docente non possa presentare la richiesta nei tempi congrui, può avvertire l’ufficio di competenza almeno 48 ore prima. Ovviamente, questa eccezione viene estesa per comprovati motivi personali

Assenze personale supplente per malattia

Questi eventi, che sono improrogabili, si distinguono invece da un’altra eventualità che spesso corrisponde alla necessità di assentarsi dalla sede di lavoro: la malattia. Chiunque vorrebbe risparmiarsi la malattia, ma in effetti non è sempre possibile scongiurarla. Cosa fare in questi casi, ad esempio se si è ottenuta una supplenza fino al 30 giugno, ma si sente assolutamente la necessità richiedere un permesso per malattia? La legge prevede, giustamente, tra i diritti del supplente, quello di assenza per malattia con conservazione del posto fino a nove mesi per un triennio scolastico. Quello che cambia è il tipo di retribuzione che viene corrisposta al personale docente supplente che usufruisce della malattia. Ecco un breve schema per comprendere meglio:

  • Nel primo mese di assenza: retribuzione piena
  • Secondo e terzo mese: il compenso è dimezzato al 50%
  • Nei restanti sei mesi: nessun compenso, interruzione dell’anzianità di servizio, ma conservazione del posto

Quindi, attenzione, se sei stato assunto come docente, le assenze del personale supplente temporaneo. Prevedono comunque la conservazione del posto, fino ad un massimo di 30 giorni con retribuzione al 50%. La trattenuta del compenso economico, che può venire applicata in caso di assenza è sospesa in alcuni casi, qui di seguito quali:

  • Infortunio sul lavoro
  • Causa di servizio
  • Day hospital
  • Ricovero e relativa convalescenza

Attenzione, è bene specificare che per patologie gravi, come quelle che necessitano di ospedalizzazione per uno o più giorni, l’assenza non viene calcolata, tantomeno queste giornate interrompono la maturità del servizio. Il servizio si interrompe soltanto per quelle assenze che non prevedono assegni.

Altri diritti dei supplenti

Uno degli articoli cruciali per inquadrare le questioni inerenti i diritti del supplente è il numero 40 comma 3 del ccml/2007. Questo articolo indica quali sono le retribuzioni previste anche in caso di non prestazione del servizio, ad esempio:

  • Domeniche
  • Festività infrasettimanali
  • Il giorno libero

Queste giornate valgono anche come conteggio per la maturazione dell’anzianità di servizio. Una precisazione è utile: a queste giornate viene corrisposto un compenso se viene completato l’orario ordinario della settimana. L’orario settimanale non è uguale per i diversi gradi e ordini di istruzione e prevede:

  • 25 ore settimanali per l’infanzia
  • 24 ore per la scuola primaria
  • 18 nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica

Nei casi in cui il supplente non abbia prestato servizio per l’orario settimana previsto ma ha ricevuto una proroga contrattuale, in quanto nuovamente assente a partire dal lunedì successivo, riceverà il pagamento, secondo l’articolo sopra indicato.

Permessi retribuiti per i supplenti

A conclusione di questo articolo ci sembra utile andare a schematizzare e focalizzarci sui permessi retribuiti, che spettano di diritto anche al personale supplente, considerato precario. Ricorda sempre che come insegnante che svolge supplenza puoi comunque usufruire di:

  • tre giorni di permesso per lutto: coniuge, convivente o componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
  • 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)
  • 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini di primo grado (anche di II grado in particolari situazioni) con handicap in situazione di gravità (art. 33 Legge 104/92)

Forse il punto relativo all’assistenza ai parenti non l’avevamo ancora toccato, ma la famosa legge 104 è un argomento che suscita sempre molto interesse e ci sembrava giusto citarlo e indicarne gli estremi. Questi permessi non riducono ferie e tredicesima. È consuetudine, utilizzare il permesso in giorni diversi della settimana.
Ci dispiace che questo paragrafo su questo tema sia breve, in effetti i permessi retribuiti fanno sempre comodo, ma stiamo comunque parlando di lavoro e di un lavoro che merita e richiede un sacco di impegno e di presenza. Non sarebbe pensabile la possibilità di poter richiedere permessi per qualsiasi tipo di motivazione, quindi passiamo ai permessi non retribuiti.

Permessi non retribuiti: quali sono?

Allora non possiamo non parlare dei permessi non retribuiti. Quali sono? Con quali criteri vengono emessi? Anche in questo caso è meglio schematizzare con un elenco puntato quanti giorni corrispondono alle assenze che non vengono retribuite ma sono ugualmente concesse:

  • Sei giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari. Si badi bene, che il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato
  • Otto giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami

Infine, prima di chiudere definitivamente, ci teniamo a chiarire che sia per i supplenti docenti che per il personale ATA sono previste 150 ore di permesso per diritto allo studio. Ad esempio, è possibile usufruire di questi permessi per i corsi di 150 ore finalizzati alla formazione personale riconosciuta.

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