Diventare insegnante a 50 anni è possibile?

insegnare a 50 anni

In un periodo come questo segnato da incertezze, in cui dilaga la crisi, c’è chi desidera cambiare vita e magari diventare insegnante a 50 anni. Questione di stimoli, voglia di cambiare aria e prospettive. In questa vedremo come diventare insegnante di ruolo in Italia e tutti i requisiti necessari per intraprendere la carriera di docente stando alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Diventare insegnante a 50 anni

La figura del docente, nonostante le difficoltà del sistema scolastico italiano, richiede una formazione adeguata, solida, trasversale.

Avere insegnanti con background diversi, compresi i gruppi di età, è un ottimo modo per apportare esperienza nel settore scolastico. Gestire, guidare, ascoltare, osservare e ispirare gli altri sono solo alcune delle cose che gli insegnanti fanno quotidianamente.

Ma come si diventa docenti in Italia?

Il primo passo per farlo è conseguire un titolo di studio che dia accesso ad almeno una classe di concorso. Il titolo di studio, però, da solo non basta. Occorre verificare che il proprio piano studi rispetti tutti i requisiti delle classi di concorso a cui si vuole accedere. Nel caso risultino mancanti dei CFU, ossia dei crediti formativi, occorre acquisirli sostenendo alcuni specifici esami oppure frequentando un master integrativo.

Per diventare insegnante di ruolo, occorrono comunque ulteriori step. Ci si può iscrivere alle graduatorie docenti GPS e GI, grazie alle quali si possono coprire cattedre vacanti nelle scuole con contratti a tempo determinato. Un altro iter perseguibile è la compilazione delle domande di Messa a Disposizione (MAD).

L’unico modo, però, per ottenere un contratto a tempo indeterminato in una scuola e, quindi, definirsi docente di ruolo a tutti gli effetti, è, ad oggi, vincere un concorso.

Abilitazione all’insegnamento: come si consegue

Il primo step da compiere per poter accedere alla professione di docente è acquisire un’abilitazione all’insegnamento. Il possesso di un titolo che abbia valore abilitante per una specifica classe di concorso, infatti, rappresenta il requisito fondamentale per diventare insegnante.

Anche in assenza di abilitazione, comunque, è possibile accedere all’insegnamento. Ad esempio, è possibile farlo online. Esistono infatti piattaforme sulle quali è possibile impartire lezioni virtuali nel proprio ambito di specializzazione.

Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Stando alle direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per la scuola dell’infanzia e primaria i titoli di accesso all’insegnamento, che sono anche abilitanti, sono i seguenti:

  • Laurea in Scienze della formazione primaria, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia di nuovo ordinamento (articolo 6 Decreto ministeriale 249 del 2010);
  • Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell’Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997).

Abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria

Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (Decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010) ha definito i percorsi universitari per acquisire l’abilitazione. Con l’approvazione del Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017, (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondari per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107), queste norme restano in vigore solo per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

Per la scuola primaria e dell’infanzia, infatti, l’abilitazione si consegue al termine di un corso di laurea magistrale quinquennale (Scienze della Formazione primaria), comprensivo di tirocinio. Tale abilitazione consente l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami.

Scuola secondaria di I e II grado

Per quanto concerne la scuola secondaria di I e II grado, i titoli di studio da prendere in esame sono prescritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016, successivamente modificato dal Decreto ministeriale 259 del 9 maggio 2017. Gli esami o CFU richiesti dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari e così via), tramite corsi singoli universitari.

Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado

Con l’approvazione della legge di bilancio 2019 vengono introdotte norme modificative del D.lgs 59/2017, per quanto attiene al sistema di reclutamento dei docenti delle scuole secondarie.

Concorso a cattedre

Si potrà partecipare per una sola classe di concorso anche se il titolo di laurea ovvero diploma consente l’accesso a più classi di concorso.

Il requisito per partecipare per una sola classe di concorso:

  • il possesso della laurea- con le prescrizioni relative agli esami di cui al d.lgs 19/2016 e successiva modifica di cui al D.M. 259/2017 congiuntamente al possesso dei 24 crediti formativi nel settore antro/psico/pedagogico/metodologico da conseguire mediante specifici corsi universitari.

Per le classi di concorso afferenti agli insegnanti tecnico pratici non è richiesto il possesso dei 24 CFU per il primo concorso ordinario bandito successivamente alla approvazione della legge di bilancio 2019, successivamente anche i diplomati dovranno conseguire tali crediti formativi per partecipare al concorso ordinario. Ovvero: laurea e tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si concorre. Questo requisito è valido solo in prima applicazione, cioè solo per il prossimo concorso. Solo nel primo concorso ai predetti docenti verrà riservata una quota di posti pari al 10% dei posti totali.

Specializzazione e concorso a posti di sostegno

In virtù della modifica apportata dalla legge di bilancio, occorre distinguere le due procedure.

La prima procedura riguarda la selezione per conseguire il titolo di sostegno, per partecipare alle selezioni per la specializzazione sul sostegno è necessario possedere il titolo di accesso ad una classe di concorso (vedi sopra d.l.vo 19/2016 e dm. 259/2017) e il possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche oppure l’abilitazione su una classe di concorso (non servono in questo caso i 24 cfu).

La seconda riguarda la procedura per diventare di ruolo su posti di sostegno. Possono partecipare al concorso per sostegno coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:

  • titolo di accesso ad una classe di concorso, i 24 CFU e la specializzazione su sostegno;
  • abilitazione su una classe di concorso e specializzazione su sostegno.

I posti a concorso

La procedura concorsuale è organizzata su base nazionale e i posti localizzati su base regionale. Resta confermato che i posti saranno banditi in relazione al fabbisogno. I docenti dovranno scegliere una sola regione in cui concorrere e, come sopra detto, si potrà scegliere una sola classe di concorso per grado (quindi una per le medie e una per le superiori) oltre che per sostegno.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà composta da un numero di partecipanti pari ai posti messi a bando per la regione per la quale si è concorso. I vincitori accederanno al percorso annuale di formazione (ossia ex periodo di prova) e dovranno restare 4 anni nella scuola ove vengono assegnati prima di poter richiedere la mobilità. I docenti che, pur avendo superato le prove, non rientrano fra i vincitori, conseguiranno comunque l’abilitazione.

Ottenere il riconoscimento della professione docente

I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.

Ė possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni:

  • docente di scuola dell’infanzia;
  • docente di scuola primaria;
  • docente di scuola secondaria di I grado;
  • docente di scuola secondaria di II grado.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).

In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane. I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un paese membro dell’UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità.

Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.

Presentazione delle domande

La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale sarà unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente. Occorre andare sull’applicazione “Riconoscimento Professione Docente”. Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale.

Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile. Non è consentito un ulteriore invio on-line tramite l’applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.

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