Con la legge 104, nota anche come legge disabili 104, è possibile richiedere permessi a scuola sia per gli studenti disabili che per il personale docente e ATA che assiste un familiare. La legge 104 disabili, o semplicemente legge centoquattro, attribuisce un diritto ormai consolidato nel sistema scolastico.
Cos’è la legge 104?
La legge 104, ufficialmente Legge 5 febbraio 1992 n. 104, è una legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.
Dal 3 maggio 2024 è operativo il Decreto Legislativo n. 62/2024 (il cd. “Decreto Disabilità”). Ecco le principali innovazioni:
- Nuovo sistema di accertamento unico, in vigore dal 1 gennaio 2025: l’INPS si occupa direttamente della valutazione multidisciplinare, eliminando visite ripetute.
- Ridefinizione del linguaggio: si parla di “persone con disabilità” (anziché “handicap”), con menzioni di “sostegno elevato” o “intensivo”.
- Bonus sperimentale: 850 € al mese previsto dal PNRR in 9 province per il 2025 (tra cui Frosinone).
Permessi a scuola previsti dalla legge 104 (art. 33)
Personale docente/ATA (per sé o per assistenza a familiare)
- 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili in ore;
- In alternativa, 2 ore al giorno (se il turno è ≥ 6 h) o 1 ora (se turno < 6 h).
- Il diritto spetta se il verbale ASL/INPS riconosce la disabilità grave (art. 3 comma 3). Se è riconosciuta solo la disabilità lieve (comma 1), i permessi non spettano.
Genitori di figli disabili
- Figli minori di 3 anni: 3 giorni/mese oppure 2 h/giorno;
- Figli 3‑12 anni: stessa opzione o prolungamento congedo parentale;
- Oltre i 12 anni: 3 giorni/mese.
Fratelli/sorelle
In caso di genitori impossibilitati, possono usufruire di deroga o precedenza nella mobilità scolastica (movimenti e trasferimenti)
Studenti con disabilità a scuola
Gli studenti portatori di handicap hanno diritto a:
- Insegnante di sostegno e Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- Strumenti compensativi e misure didattiche personalizzate;
- Assistenza dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione
Permessi 104 per gli insegnanti: i trasferimenti sono ammessi?
La legge citata garantisce ai lavoratori con disabilità grave il diritto al trasferimento preferenziale in una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il diritto a non essere trasferiti in un’altra sede di lavoro senza il proprio consenso.
Per questo motivo, gli insegnanti di cui all’articolo 104 della legge citata sono esclusi dalle graduatorie interne dell’Istituto, in modo da non essere allontanati dalla sede principale di lavoro.
L’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo fornisce importanti chiarimenti sulla mobilità del personale scolastico che beneficia della Legge 104.
La sezione III, relativa a “Docenti e personale con disabilità e con particolari esigenze di assistenza continua”, specifica che tali persone hanno la priorità ai fini del trasferimento, a condizione che appartengano a determinate categorie. Ad esempio, devono avere una disabilità di almeno due terzi o necessitare di assistenza continua per la cura di una grave malattia.
Per accedere ai diritti di trasferimento prioritario, il comune di residenza o di cura deve essere designato come prima preferenza.
Tuttavia, la legge precisa che il diritto di priorità si riferisce solo ai trasferimenti all’interno e verso lo Stato in cui si trova il luogo di residenza o di cura. Se non ci sono posti vacanti nell’area, l’interessato deve indicare il comune più vicino a quello di residenza o di cura, oppure la scuola con una sede o un plesso.
Infine, vorremmo chiarire ai nostri lettori che gli insegnanti che si avvalgono dei diritti pre-ruolo possono trasferirsi senza dover attendere un periodo minimo di tre o cinque anni. Ai sensi dell’articolo 2.2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, questo vincolo non sussiste se l’insegnante viene assegnato a una scuola al di fuori del comune o del distretto cui si applica il diritto di precedenza.
Legge 104 a scuola: modalità di fruizione dei permessi
All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico chiede ai docenti e al personale ATA di delineare un piano mensile per la fruizione dei permessi, come previsto dalla Legge 104/92.
Tale piano consente di concordare preventivamente con l’ufficio il numero di giorni di ferie.
La richiesta del dirigente scolastico di un piano mensile è quindi giustificata.
Infatti, gli insegnanti affetti da disabilità grave hanno diritto a fruire di tre giorni di permesso retribuito al mese, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della Legge 104/1992, oppure di due ore di permesso giornaliere (una sola ora, nel caso in cui l’orario lavorativo è inferiore a sei ore).
I giorni fruiti:
- sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 133/08);
- sono coperti da contribuzione previdenziale;
- sono utili a tutti gli effetti;
- non riducono le ferie;
- non riducono la tredicesima;
- non sono soggetti a recupero.
- sono tre al mese;
- sono fruiti esclusivamente a giorni (per i docenti)
- sono fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti.
Inoltre, si possono anche assegnare le ore di permesso anche sotto forma di frazioni, cioè all’interno del numero di giorni lavorativi.
È buona prassi non richiedere una data diversa da quella stabilita per evitare di disturbare il lavoro di tutti, ma è chiaro che il direttore scolastico ha sempre l’ultima parola in questi casi.
Procedura per richiedere i permessi
- Ottenere il verbale ASL/INPS per disabilità grave (art. 3 comma 3);
- Allegarlo alla domanda (con tesserino fiscale, documento identità);
- Inviare domanda al dirigente scolastico o tramite portale online dell’istituto
Utilizzo improprio dei permessi
L’uso improprio dei permessi 104 può comportare un licenziamento e una incriminazione penale per il reato di truffa.
Infatti, poiché la richiesta di congedo ai sensi della Legge 104/92 è soggetta a precisa responsabilità personale, resta a carico del dipendente la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva del certificato di permesso ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e a tal fine, l’art. 76 del DPR 445/2000, sancisce che in caso di uso improprio siano previsti il licenziamento immediato e l’applicazione delle norme penali.
Permessi 104 insegnanti: permessi per i familiari
Una domanda ricorrente riguarda quale grado di parentela è ammesso per richiedere la legge 104 e permessi per assistere un famigliare con handicap. È legittimato a fruire dei permessi il coniuge e i parenti fino al secondo grado e non oltre.
La normativa prevede però alcune eccezioni, ad esempio nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona che necessita di assistenza abbiano superato i sessantacinque anni di età o siano anche loro affetti da patologie invalidanti.
In questi casi la legge prevede che queste persone abbiano a loro volta difficoltà nell’erogare l’assistenza al disabile e dunque estende la possibilità di richiedere i permessi, e la condizione che rende legittimo divenirne titolari, ai parenti entro il terzo grado.
Nello specifico i familiari che hanno diritto ai permessi retribuiti, per la precisione, sono:
- il padre o la madre del disabile;
- il coniuge o il partner dell’unione civile, o il convivente di fatto: si tratta del convivente more uxorio, come risultante dall’anagrafe comunale; non è necessaria la firma di un patto di convivenza per il diritto ai permessi;
- i parenti e affini entro il 2° grado;
- i parenti e affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge, o la parte dell’unione civile, o il convivente del disabile hanno compiuto i 65 anni, oppure sono affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, o risultano deceduti o mancanti.
Legge 104: i permessi spettano al familiare se il disabile è già assistito?
Il diritto al congedo retribuito è riconosciuto ai familiari che lavorano, anche se:
- il familiare della persona disabile non lavora e ha un familiare convivente idoneo a prendersi cura della persona disabile;
- oppure esiste un’altra assistenza pubblica o privata (ad esempio, se la persona disabile ha accesso a strutture pubbliche, alle cosiddette “organizzazioni non profit” o a badanti).
In ogni caso, devono essere dimostrate le specifiche esigenze di assistenza della persona disabile che sono alla base del permesso.
Lo scopo del permesso è quindi il sostegno fornito alla famiglia della persona disabile.
Ad esempio, il permesso viene concesso per svolgere commissioni per conto della persona assistita o per accompagnarla al lavoro. In realtà, il Ministero del Lavoro chiarisce che non è obbligatorio che la persona disabile sia sempre presente e assista.
L’assistenza può essere fornita anche attraverso attività diverse dall’assistenza diretta, come l’accompagnamento della persona disabile al posto di lavoro, la riscossione delle spese mediche durante le ore in cui la persona disabile lavora, il pagamento delle bollette o lo svolgimento di attività per suo conto.
Durante il congedo 104, invece, non sono consentite attività estranee all’assistenza della persona disabile, come andare al mare o partecipare a una festa durante il congedo (naturalmente, il familiare che riceve l’assistenza non è accompagnato).
Anche i caregiver che non sono legate da vincoli di sangue, parentela o matrimonio possono ottenere il permesso ai sensi della legge n. 104.
Inoltre, il lavoratore con handicap grave riconosciuto può:
- chiedere in prima persona i permessi Legge 104, per sé stesso;
- contemporaneamente avere un referente unico, che può comunque domandare i tre giorni di permesso mensile per la sua assistenza.
Infine, i dipendenti che hanno a carico un familiare disabile devono presentare una domanda speciale all’INPS per ottenere un congedo mensile retribuito.
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