I permessi legge 104 a scuola hanno specifiche procedure di richiesta che sono regolate a norma di legge e meritano di essere chiarite. Seguici in questa guida in cui tenteremo di illustrare come ottenere i permessi 104 per insegnanti.
Permessi 104: cosa dice la legge?
Quando ci si accinge a richiedere i permessi per la legge 104 i dubbi sono tanti, le domande riempiono i pensieri: quali sono i dipendenti che possono usufruire dei permessi? Quale grado di parentela deve intercorrere tra la persona a cui è destinato il supporto e chi richiede il permesso? Qual è la documentazione che viene richiesta per espletare la pratica?
Tentiamo di sanare qualche dubbio iniziando a rispondere alle domande. Tutti i dipendenti della scuola possono accedere ai permessi della legge 104, dal momento che spettano anche a tutti i lavoratori a tempo determinato nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.
L’articolo 3, comma 3, della legge 104/92 specifica la gravità dell’handicap, indicando che la condizione di handicap deve avere una connotazione di gravità accertata da parte dell’apposita Commissione. Proprio la gravità dell’handicap rappresenta il requisito essenziale per ottenere i permessi, dunque non è considerata sufficiente l’invalidità del 100%.
Ad esempio per i soggetti, affetti da sindrome di Down, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Nel caso in cui la certificazione riportante l’indicazione della sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto “cariotipo”) sia stata rilasciata dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del “cariotipo”.”
Permessi legge 104 a scuola
Parlando di permessi 104 è importante fare una distinzione, tra permessi per dipendenti con disabilità personale e dipendenti che assistono un famigliare disabile.
Gli inquadramenti di legge dispongono che il lavoratore che sia dipendente, pubblico o privato, che si trovi nella condizione di dover assistere una persona con con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
La legge che stabilisce quanto riportato è parte del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, precisamente dell’art. 15, comma 6, dove è dunque previsto che tali permessi da considerarsi retribuiti e non conteggiabili come giorni di ferie, ma non devono essere fruiti in giorni consecutivi.
Il dipendente della scuola che invece sia portatore di handicap in situazione di gravità, invece, potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito, oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6 della legge n. 104/1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite. Ciò in virtù anche del comma 7 dell’art. 15 sopra citato il quale dispone il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Se si opta per la fruizione in ore, essendo queste equiparate a quelle per l’allattamento (circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e circolare INPS n. 139 del 2002), la distribuzione avverrà considerando l’orario giornaliero di servizio del dipendente: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
Permessi 104 insegnanti: esistono vincoli di parentela?
Una domanda ricorrente riguarda quale grado di parentela è ammesso per richiedere la legge 104 e permessi per assistere un famigliare con handicap. È legittimato a fruire dei permessi il coniuge e i parenti fino al secondo grado e non oltre. La normativa prevede però alcune eccezioni, ad esempio nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona che necessita di assistenza abbiano superato i sessantacinque anni di età o siano anche loro affetti da patologie invalidanti. In questi casi la legge prevede che queste persone abbiano a loro volta difficoltà nell’erogare l’assistenza al disabile e dunque estende la possibilità di richiedere i permessi, e la condizione che rende legittimo divenirne titolari, ai parenti entro il terzo grado.
Per rendere meglio l’idea dei gradi di parentela, se non avete studiato antropologia culturale e non li avete ben chiari in mente, ecco quali sono:
- sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati
- sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli)
- sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta
- sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri
- sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
- sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote
Sembrava una cosa semplice ma non lo era. Hai visto quanti possibili legami di parentela? Rientri in una di queste casistiche per richiedere i permessi 104 per gli insegnanti?
Ottenere i permessi della legge 104: alcuni chiarimenti
Un’altra domanda che spesso segue le riflessioni sulla richiesta della legge 104 a scuola riguarda la necessità di essere conviventi con il disabile oppure la necessità di dimostrare che gli altri parenti siano concretamente e davvero impossibilitati.
L’art. 24 della legge 183/2010 non ha menzionato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza che quindi non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia, fermo restando che il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità (l’unica eccezione è per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, per cui il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente).
Il requisito della convivenza non compare all’interno di questo articolo della legge, condizione da considerare indispensabile, invece, per quanto riguarda la richiesta di un congedo biennale.
Se sussiste una limitazione questa è posta alla richiesta del permesso per l’assistenza a una persona disabile che risieda a oltre 150 chilometri di distanza rispetto alla residenza del lavoratore. Per fare richiesta in presenza di questo presupposto verrà richiesto alla persona un titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, che attesti il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo. L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex legge 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.
Nella legge non viene indicato l’onere del dipendente di dover dimostrare che altri membri della famiglia non possano prestare assistenza al disabile.
Purtroppo non tutti gli istituti scolastici recepiscono correttamente le leggi e tanto meno le applicano, spesso richiedendo documentazioni che non compaiono in alcun articolo, compresi modelli di autocertificazione di dubbia validità e richiesti per persone che non dovrebbero intervenire in questi passaggi amministrativi e burocratici.
È bene ricordare alle scuole e ai dirigenti che ai fini della fruizione dei 3 gg. mensili tali documentazioni o autodichiarazioni non sono assolutamente previste dalla legge, e facciamo notare altresì che la fruizione dei 3 gg. in questione è cosa ben diversa dalla mobilità (trasferimenti/assegnazioni) o dai requisiti richiesti per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
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