Rinuncia personale ATA: cosa comporta, come fare

Cosa accade nei casi di rinuncia ATA? Cosa comporta?

Ebbene può succedere che un candidato possa rinunciare a una supplenza per accettarne un’altra o che per diversi motivi possa trovarsi nella condizione di dover rifiutare una chiamata per l’immissione in ruolo. Vediamo nel dettaglio come agire in merito.

Personale ATA: inserimento, rinuncia e abbandono

Chi aspira a un posto nel sistema scolastico come ausiliario, tecnico o amministrativo, e appartiene alle Graduatorie Permanenti 24 mesi deve attendere la convocazione dagli Uffici Scolastici. A quel punto potrà presentare domanda per l’incarico a tempo indeterminato.

A regolamentare le immissioni in ruolo del personale ATA a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2022/23 è il D.M. 2 agosto 2022, n. 206 che ha previsto l’assunzione di 10.116 unità (comprensive delle trasformazioni da part-time a full-time).

Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza dal 1° settembre 2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.

Al personale neo immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 sarà assegnata la sede definitiva nell’a.s. 2023/2024 sulla base della normativa vigente.

I candidati possono esprimere la propria preferenza sulla sede entro i termini previsti per legge. In assenza delle stesse, il sistema informativo assegnerà la sede d’ufficio.

Quindi, come anticipato, la nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

In buona sostanza, si avrà la decadenza dalla graduatoria di assunzione, ovvero dalla Graduatorie Permanenti 24 mesi, del profilo di interesse.

Tuttavia va fatto un distinguo tra rinuncia e abbandono. Se si rinuncia all’incarico, non ci saranno conseguenze. Invece, l’abbandono del servizio in svolgimento comporta la rinuncia alla partecipazione di altre supplenze per tutto l’anno scolastico.

Nei paragrafi successivi, troverete ulteriori informazioni e dettagli su cosa comporta una rinuncia da parte del personale ATA.

Graduatorie personale ATA: come funzionano

Innanzitutto, va specificato che le graduatorie personale ATA sono suddivise in tre fasce:

  • I fascia riguarda le graduatorie ATA 24 mesi, che si aggiornano ogni anno e da cui si attinge per i ruoli e le supplenze;
  • II fascia concerne le graduatorie in esaurimento (non sono possibili nuovi inserimenti) da cui si attinge per le supplenze in caso di esaurimento della I fascia;
  • III fascia viene impiegata per le supplenze in caso di esaurimento di I e II fascia.

Ma cos’è il personale ATA?

In linea di massima, il personale ATA non è altro che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge quindi funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all’attività delle istituzioni scolastiche.

Il personale ATA a sua volta è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro aree:

  • Area A
  • Profilo: Collaboratore scolastico (CS)
  • Dove: in tutte le scuole
  • Requisiti d’accesso: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle regioni.

 

  • Area AS
  • Profilo: Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR)
  • Dove: solo negli istituti agrari
  • Requisiti di accesso: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico; operatore agro industriale; operatore agro ambientale.

 

  • Area B
  • Profilo: Assistente Amministrativo (AA)
  • Dove: in tutte le scuole
  • Requisiti d’accesso: diploma di maturità

Nell’area B sono presenti quattro figure professionali:

  • Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II grado (Diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori vigente al momento della presentazione della domanda);
  • Cuoco (CU): solo nei convitti/educandati (Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina);
  • Infermiere (IF): solo nei convitti/educandati (Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere);
  • Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandati (Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda).

 

  • Area D
  • Profilo Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
  • Dove: in tutte le scuole
  • Requisiti d0accesso: laurea del vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

Rinuncia personale ATA: reinserimento

In secondo luogo, va chiarito che il personale depennato avrà la possibilità di reinserirsi nelle graduatorie ATA 24 mesi, se in possesso del requisito richiesto, vale a dire i 24 mesi di servizio presso le scuole statali.

Supplenze personale ATA: le regole

Come precedentemente esposto, si parte dalla I fascia e si prosegue in ordine fino alla III fascia.

Lo scorrimento avverrà sulla base del punteggio con cui si viene inseriti in graduatoria.

Verranno presi in considerazione il profilo professionale, il numero degli aspiranti in graduatoria e le scuole.

Di base, un candidato ATA può lasciare una supplenza per un’altra e può farlo anche cambiando profilo, ma dovrà seguire una regola imperativa, ovvero potrà accettare un’altra supplenza, purché anche quest’ultima sia annuale o fino al termine delle attività didattiche. In poche parole, non potrà lasciare una supplenza annuale o al 30 giugno per coprirne una breve.

La circolare del MIUR, infatti, recita: “L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”.

Rinuncia supplenza GPS

L’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, che ha disciplinato l’ultimo aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2022/2024, prevede una serie di sanzioni.

Nel dettaglio,  l’articolo 14 definisce gli “effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”.

Le penalità previste variano in base alle graduatorie di riferimento:

  • Graduatorie ad esaurimento (GaE);
  • Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
  • Graduatorie d’Istituto (GI).

In caso di rinuncia o mancata assunzione di servizio, l’aspirante docente perde la possibilità di effettuare le supplenze, sia nelle Graduatorie ad esaurimento, che nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.

Ciò si verifica anche in caso di esaurimento o di incapienza delle medesime, nelle Graduatorie di istituto. E questo vale per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Inoltre, i candidati che rinunciano a una proposta di assunzione per un posto di sostegno, non potranno effettuare, per tutto l’anno scolastico in corso, nessun’altra supplenza. Da considerare che la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta nei termini previsti dalla legge, equivale a una rinuncia esplicita.

Per quanto concerne l’abbandono del servizio, l’aspirante docente perderà la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GI per tutte le graduatorie e classi di concorso.

Tuttavia, come summenzionato, l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, stabilisce che “è prevista la possibilità per gli aspiranti docenti assunti per una supplenza da GI di lasciare l’incarico per accettare un’altra supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) senza incorrere in nessuna sanzione”.

Inoltre, coloro che sono stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, verranno altresì depennati da tutte le graduatorie (GAE, GPS e GI). Stessa cosa avviene anche nel caso in cui, avendo prodotto documenti falsi o comunque viziati da invalidità non sanabili, siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Anche gli aspiranti insegnanti dispensati dal servizio per il mancato superamento del periodo di prova, oppure per incapacità didattica, verranno esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle GI.

Con la circolare del 29 luglio 2022, il MIUR ha, infine, precisato come le supplenze assegnate tramite MAD (Messa a disposizione) sono soggette alle stesse sanzioni applicate per le GAE, le GPS e le GI in caso di rinuncia, abbandono o rifiuto.

Per vostra informazione e per una lettura approfondita, potete quindi consultare la circolare ministeriale annuale prot. n. 28597, contenente le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023.

 

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