TFA estero: quando è valido?

Di fatto, TFA sta per Tirocinio Formativo Attivo, ovvero un percorso di studi ben mirato in cui, attraverso diverse lezioni specifiche su differenti discipline e un tirocinio presso scuole accreditate, si può conseguire un’abilitazione.

In buona sostanza, il TFA è un periodo di formazione teorico-pratico, percorribile anche all’estero, che consente di diventare docente e/o docente di sostegno specializzato e di partecipare ad eventuali concorsi indetti dal MIUR.

I docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non UE) e che desiderano esercitare in Italia la professione di insegnante, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.

La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale può avvenire solo e unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente.

Qui di seguito troverete ulteriori informazioni circa la validità del TFA estero e il TFS di sostegno all’estero.

Diploma di sostegno conseguito all’estero: riconoscimenti

È possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni:

  • docente di scuola dell’infanzia;
  • docente di scuola primaria;
  • docente di scuola secondaria di I grado;
  • docente di scuola secondaria di II grado.

Il riconoscimento può essere richiesto per le docenze per i quali il diretto interessato sia legalmente abilitato nel paese che ha rilasciato il titolo e a condizione che tali insegnamenti abbiano una corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.

In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella ottenuta all’estero dall’interessato, potranno essere attuate delle misure compensative, ovvero prove attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

I cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un paese membro dell’UE dovranno documentarne il valore legale con un’attestazione della competente autorità.

Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un paese UE le dichiarazioni rilasciate in loco dalla rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, in quanto non previste dalla normativa di riferimento.

Come chiedere e ottenere il riconoscimento della professione docente

IL criterio indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel paese di origine.

La formazione regolamentata

Per formazione regolamentata si intende l’iter educativo che porta al conseguimento di un titolo (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del paese ove è stato rilasciato, consente l’esercizio della professione in veste di docente abilitato all’insegnamento.

Presentazione delle domande 

La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale può avvenire solo e unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale.

Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.

TFA sostegno all’estero: Cipro, Romania, Spagna e Gran Bretagna

Grazie alla normativa europea e agli accordi bilaterali intrapresi tra l’Italia e altri paesi esteri, oggi è possibile svolgere il TFA di sostegno anche a Cipro, in Romania, Spagna e in Gran Bretagna (UK).

L’insegnante di sostegno

L’insegnante di sostegno è un docente in possesso di specifico diploma di specializzazione, grazie al quale è abilitato a svolgere attività didattica di sostegno ai sensi dell’art.14, c2, della legge 104/1992.

TFA estero: attestazione della qualifica professionale di docente

I docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Italia e che desiderano esercitare all’estero  la propria attività devono chiedere una Attestazione della qualifica professionale di docente, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE  presso il MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII.

Occorre presentare domanda secondo il  modello scaricabile, da inviare a mezzo posta provvisto di regolare marca da bollo e della documentazione richiesta. Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.

Le autorità competenti nazionali, individuate all’art. 5 del d. lgs., assicurano, su istanza dell’interessato, l’attivazione delle procedure amministrative necessarie per autorizzare il professionista ad accedere e ad esercitare tale professione.

La procedura di riconoscimento professionale prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nello stato ospitante e in quello di appartenenza, confronto che si basa sui livelli di qualifica previsti dall’articolo 11 della Direttiva 2013/55/UE, in applicazione dell’attuale articolo 53 (ex art. 47) del Trattato dell’Unione Europea e descritti dall’art. 19 del d. lgs. 206/07, graduati sulla base della struttura della formazione esistente.

La direttiva prevede che l’Autorità competente dello stato membro ospitante, non possa negare al cittadino, proveniente da un altro stato dell’UE, il riconoscimento della propria qualifica professionale se classificata allo stesso livello della qualifica richiesta sul territorio nazionale o al livello immediatamente inferiore.

La collocazione di una professione regolamentata a uno specifico livello è determinata dalle norme nazionali che regolano l’accesso alla professione stessa.

Inoltre, la direttiva (art. 12), ha introdotto il concetto di “titolo di formazione assimilato”, per tener conto sia di possibili formazioni non rientranti nei cinque livelli previsti, ma che possono essere considerati equivalenti a uno di detti livelli, che di possibili modifiche legislative a livello nazionale.

Se, ad esempio, un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente di uno stato membro, sancisce una formazione acquisita nella Comunità, ed è riconosciuta da tale stato membro come formazione di livello equivalente a quelle di cui all’art. 11, tale titolo può considerarsi assimilato.

Equivalenza ai fini professionali

Il riconoscimento del titolo finale di studio, conseguito in stati diversi dall’Italia, si ottiene attraverso la procedura di equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani.

La richiesta di equipollenza dei titoli di studio esteri, corrispondenti a quelli rilasciati in Italia a conclusione del percorso di istruzione secondaria di I e II grado, deve essere presentata all’Ufficio Scolastico Territoriale della Regione di residenza.

Partecipazione a concorsi pubblici

Per partecipare a procedure di selezioni concorsuali indette da pubbliche amministrazioni e finalizzate al pubblico impiego, si può presentare domanda in applicazione della procedura di equivalenza ai sensi dell’art.38 del Decreto Legislativo 165/2001.

Tale procedura prevede la valutazione del titolo estero posseduto dal richiedente, allo scopo di stabilirne l’equivalenza a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso, ovvero, a un Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione o a un Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.

Attivata unicamente per il concorso pubblico al quale si desidera partecipare, per la procedura di equivalenza è obbligatorio allegare alla domanda il bando di concorso di interesse e, pertanto, non potrà essere accettata una sola domanda per più procedure concorsuali.

Come presentare domanda di equivalenza

Possono richiedere l’equivalenza ai fini concorsuali del proprio titolo di studio estero tutti i cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo conseguito in un paese dell’Unione europea, diverso dall’Italia, e i cittadini non-UE con i seguenti requisiti:

  • titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
  • familiari extra UE di cittadini dell’Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L’ente responsabile della procedura di equivalenza (art. 38) è il Dipartimento della Funzione Pubblica –  Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico –  Servizio per le Assunzioni e la Mobilità, che procede alla relativa determina, sentito il parere che viene formulato dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione  –  D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII.

La domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, deve essere inviata esclusivamente via PEC, entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica, che al Ministero dell’Istruzione.

 

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