TFA estero: abilitazione

Cosa significa TFA? Ebbene, TFA sta per Tirocinio Formativo Attivo, ovvero un percorso di studi ben mirato in cui, attraverso diverse lezioni specifiche su svariate discipline e un tirocinio presso scuole accreditate, si può conseguire un’abilitazione.

Negli ultimi anni, l’abilitazione al sostegno è considerata un valido strumento per accedere al mondo scuola.

D’altronde, la formazione e la specializzazione sono tappe fondamentali per diventare insegnanti di sostegno, e in Italia il primo passo è proprio il TFA. I concorsi per accedere al TFA Sostegno vengono banditi singolarmente dalle realtà didattiche e università che attivano i corsi.

In buona sostanza, il TFA è un periodo di formazione teorico-pratico, percorribile anche all’estero, che consente di diventare docente e/o docente di sostegno specializzato e di partecipare ad eventuali concorsi indetti dal MIUR.

Vediamo nel dettagli i percorsi accreditati e la normativa di riferimento.

TFA e MIUR

In pratica, Il TFA è un corso di formazione strutturato teorico e pratico, che può essere completato all’estero e fornisce le competenze per diventare insegnante di sostegno e partecipare ai concorsi MIUR con procedure specifiche per il sostegno.

Pertanto, i docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non UE) e che desiderano esercitare in Italia la professione di insegnante, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale.

Il MIUR ha infatti accolto una decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n° 22 del 29 dicembre 2022) che fornisce indicazioni specifiche sulle procedure finalizzate al riconoscimento delle qualifiche ottenute in Europa.

La sentenza prevede il riconoscimento della piena validità dei corsi di formazione professionale ricevuti all’estero.

Nello specifico, ribalta la precedente decisione del Ministero sui requisiti legali per ottenere l’abilitazione professionale all’insegnamento e apre la strada al riconoscimento delle qualifiche ottenute in altri Paesi dell’UE.

Qui di seguito troverete maggiori informazioni in merito.

TFA: la sentenza

Oggigiorno, ottenere un titolo di sostegno attraverso una formazione all’estero è una prospettiva che interessa molti aspiranti insegnanti. Ciò è spesso dovuto alla possibilità di ottenere qualifiche professionali al di fuori dell’Italia.

Tuttavia, orientarsi nella complessità delle qualifiche ottenute all’estero presenta sfide significative. Non tutti i percorsi che promettono di rilasciare qualifiche sono riconosciuti in Italia o in altri Stati membri dell’UE.

Per coloro che desiderano diventare insegnanti di sostegno in Italia, è fondamentale che le loro qualifiche siano pienamente riconosciute dal MIUR. Ciò significa che la formazione è accreditata e in linea con gli standard stabiliti dalle autorità competenti. Solo in questo modo la qualifica ottenuta sarà valida e legittima per lavorare come insegnante di sostegno in una scuola italiana.

Secondo quanto deliberato dalla sentenza summenzionata, il MIUR è tenuto ad esaminare tutte le domande di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti fuori dall’Italia, rispettando e applicando le disposizioni della Direttiva europea 2005/36 CE:

“Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia”.

Il memorandum incarica gli uffici di rivalutare le domande di riconoscimento delle qualifiche rilasciate all’estero e chiede la collaborazione di tutto il personale per completare questa attività entro un periodo non superiore agli otto mesi.

Si tratta tuttavia di un compito piuttosto complesso e complicato, dato che le azioni da intraprendere sono svariate e che ogni anno vengono raccolte migliaia di domande attraverso la piattaforma “Riconoscimento della Professione Docente” (RPD).

Lo stesso vale per il sostegno, anche se la vicenda è più complessa in quanto il Ministero riconosce il titolo conseguito all’estero solo laddove il docente sia già in possesso del titolo di abilitazione sulla materia.

Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero

È il Consiglio di Stato a ribadire la necessità di tenere in piena considerazione le conoscenze e le competenze acquisite dagli aspiranti insegnanti, al fine di rivalutare nel modo più appropriato le domande di riconoscimento dei titoli stranieri.

La formazione, infatti, deve essere valutata sia qualitativamente che quantitativamente, verificando non solo il conseguimento del titolo, ma anche le caratteristiche del percorso compiuto dall’insegnante.

È possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni:

  • docente di scuola dell’infanzia;
  • docente di scuola primaria;
  • docente di scuola secondaria di I grado;
  • docente di scuola secondaria di II grado.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).

In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell’UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità.  Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.

Presentazione delle domande

La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale può avvenire solo e unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale.

Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.

Il ricorso esclusivo a questo applicativo per la trasmissione delle relative istanze – chiarisce il Ministero – risponde all’esigenza di attuare le più recenti disposizioni in materia di digitalizzazione dei pubblici servizi, allo scopo di semplificare e velocizzare il processo di riconoscimento delle qualifiche professionali di docente e di educatore per l’infanzia, precedentemente effettuato in modalità cartacea.

L’utilizzo di un unico canale di trasmissione della documentazione risponde, inoltre, all’esigenza di soddisfare la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione di cui al CAD, nonché a favorire la corretta costituzione e l’agevole consultazione del fascicolo informatico.

Si ribadisce, pertanto, che per ciò che concerne la procedura di riconoscimento della qualifica  professionale docente/educatore, la piattaforma “RPD” rappresenta l’unico canale di  comunicazione tra l’utente e la Pubblica Amministrazione sia per la trasmissione delle  istanze, sia per qualunque integrazione documentale necessaria a seguito di soccorso  istruttorio ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241; di conseguenza, i documenti pervenuti  con modalità differenti da quelle indicate nella presente nota, non saranno oggetto di  valutazione da parte della scrivente Amministrazione.

Master Universitario in Educazione Speciale

Nell’ambito dei percorsi accreditati che consentono di ottenere il TFA in Spagna, importanti sviluppi riguardano il dettaglio fornito nel settembre 2022 dal Ministero dell’Istruzione sui requisiti di validità in Italia dei titoli ottenuti in terra iberica.

Secondo le linee guida ministeriali sul riconoscimento dei titoli post-laurea, un titolo di studio che ha valore legale nel paese che lo ha rilasciato deve, infatti, essere iscritto nel Registro spagnolo RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos).

Allo stato attuale, è iscritto nel registro RUCT e di conseguenza riconosciuto pienamente in tutta la UE solo un percorso di specializzazione al sostegno che è possibile svolgere in Spagna: si tratta del Master Universitario in Educazione Speciale, iter accessibile grazie alla Titolispagna che è affiliata alle più importanti Università online di Madrid.

Come specificato, è un percorso formativo considerato valido in tutti i paesi dell’Unione europea, Italia compresa.

 

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