Sostegno didattico: come viene decisa l’assegnazione delle ore?

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Quando parliamo di ADHD quante ore di sostegno devono essere predisposte? Entriamo in una materia delicata e complessa, pertanto è utile dedicargli un approfondimento. In questo articolo illustreremo e ci focalizzeremo sulle procedure, dal momento della proposta dei GLO e relativa quantificazione delle ore alla richiesta dell’assegnazione di queste da parte del dirigente all’USR. Ma procediamo con ordine. 

Chi stabilisce il numero di ore di sostegno?

Il numero di ore di sostegno è stabilito sulla base della proposta del GLO (Gruppo di lavoro operativo sul caso). La quantificazione viene effettuata per i singoli alunni disabili, sarà premura del dirigente sommare le ore e chiedere all’USR l’assegnazione ufficiale del monte ore di sostegno ottenuto. La proposta da parte dei GLO deve essere consegnata entro giugno, data della scadenza del termine. I gruppi propongono al dirigente scolastico il numero di ore di sostegno da assegnare, per l’anno successivo. Quanto conta la proposta del GLO? Chi è che infine decide l’effettiva quantità di ore da dare a ogni singolo alunno che possiede certificazione di disabilità?

La domanda è spinosa, la risposta è altrettanto complessa, e tira in ballo il diritto e la giurisprudenza. Per rispondere a questo quesito, difatti, è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato, emessa il 23 marzo 2017 e pubblicata in data 3 maggio dello stesso anno.

Questa sentenza erogata dal supremo tribunale amministrativo non è rimasta isolata. Ad essa è seguita un’ulteriore sentenza più recente, datata ottobre 2019, emessa dalla Corte suprema di cassazione. In questa sentenza sono state riprese totalmente le argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nel 2017, in quanto riguardanti casi simili. Nel prossimo paragrafo sintetizzeremo quanto emerso, e in quelli successivi quanto viene indicato dalla legge 104, che finora rimane la materia ufficiale a cui fare. riferimento. 

Assegnazione ore sostegno didattico

legge-104-sostegnoNel primo dei casi in oggetto il GLO della scuola dell’infanzia di un alunno con grave disabilità aveva proposto un quantitativo di ore di sostegno didattico equivalente alla totale copertura dell’orario scolastico complessivo. In questo caso l’amministrazione scolastica aveva autorizzato solo una parte della copertura, attenendosi alla dotazione organica attribuita dalle leggi che regolano la spesa pubblica in questi ambiti. 

La scuola ha presentato ricorso in appello. La decisione del Consiglio di Stato si è espressa come segue, confermando il principio che:

le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria”, principio introdotto dalla sentenza della Corte costituzione (la n. 80 del 22 febbraio 2010) la quale aveva asserito che “ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza”.

Una sentenza importante, che ribadisce quando sia rilevante e importante mettere al centro le necessità dell’alunno e non quelle della spesa. In dettaglio, la sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito alcuni punti:

  • solo il GLO “è in grado di valutare le effettive esigenze degli alunni disabili, in quanto è composto non solo da esponenti del mondo della scuola, ma (…) anche da membri aventi le indefettibili competenze medico-psichiatriche” (sentenza del C.d.S., par. 30.3);
  • il “piano educativo individualizzato”, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili” (sentenza della Cassazione civile, punto 7).

Dunque, ad esempio, per rispondere a chi si domanda in caso di ADHD quante ore di sostegno sono coperte l’assegnazione ufficiale del monte ore predisposto dalll’USR, la risposta è contenuta all’interno della richiesta e dalla proposta strutturata dal GLO, che è commisurata tendenzialmente al livello di “gravità” dell’handicap, come previsto dalla legge 104.

Legge 104 art 3 comma 1: quante ore di sostegno

Per affrontare questo argomento in questo paragrafo e nel successivo indicheremo quali sono le indicazioni previste dalla legge 104, che riconosce la disabilità. Tale legge riconosce due diverse condizioni: l’handicap e l’handicap grave.

Questo paragrafo è dedicato alla Legge 104 art 3 comma 1, che riconosce i casi di handicap in cui:

“É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”

In questi casi la scuola, di concerto con la famiglia, assegna un quarto dell’orario di un insegnante di sostegno. Cioè 6 ore e un quarto alla scuola d’infanzia, cinque e mezzo alla primaria, 4 e mezzo alla secondaria. Quindi è indicato in questo frangente in cui abbiamo direttamente citato la legge 104 art 3 comma 1 quante ore di sostegno è possibile quantificare per un alunno con handicap che corrisponde a queste condizioni. 

Anche se è difficile pronunciarsi in questi termini, perché la disabilità è un terreno delicato e ancora affrontato in modo poco aperto e chiaro, in questo caso stiamo parlando di un handicap e non di un handicap grave, che è al centro della legge 104 art 3 comma 3 per il sostegno scolastico di soggetti con handicap grave.

 Legge 104 art 3 comma 3 quante ore di sostegno

legge-104-art-3-comma-1Per affrontare in modo opportuno il tema della “gravità” dell’handicap dobbiamo per forza entrare nel merito della Legge 104, una legge che chi si occupa di sostegno, handicap, e bisogni speciali in ambito educativo e didattico conosce senza’altro. 

L’accertamento della condizione di disabilità non spetta ovviamente alla scuola, ma alle Commissioni mediche, come indicato dall’art. 5 del D.Lgs. 66. L’accertamento deve verificare la presenza delle condizioni che la legge indica come corrispondenti a “gravità” dell’handicap. La legge che fa riferimento a una condizione di handicap grave è la Legge 104 art 3 comma 3, che riporta:

Qualora la  minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute  di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Ciò sta a significare che la gravità corrisponde a una situazione di mancata o altamente ridotta autonomia personale del soggetto disabile, che rende necessario un intervento di tipo assistenziale sia in ambito individuale che relazionale. 

Il riconoscimento di questa gravità riconosce al soggetto benefici di diverso tipo. È indicato all’interno della Legge 104 art 3 comma 3 quante ore di sostegno si possono prevedere e quantificare. Perché il riconoscimento previsto dal Legge 104 art 3 comma 3 inserisce tra i benefici:

  • la possibilità di accedere alla copertura totale dell’orario scolastico con insegnanti di sostegno e/o con i servizi assistenziali forniti dall’Ente locale
  • agevolazioni lavorative per i genitori
  • contributi su attrezzature e ausili per l’autonomia ecc.

Quindi, da quanto detto fino ad ora pensiamo di aver risposto in modo sufficientemente chiaro alle domande su chi stabilisce il numero di ore di sostegno e su come richiedere l’insegnante di sostegno, nonché sulle ore che possono venire assegnati ai soggetti a seconda delle condizioni che presentano, corrispondenti a quanto indicato nella Legge 104, articolo 3 e nel primo e terzo comma. Per certificare una disabilità e un handicap è necessario rivolgersi a professionisti della disciplina dal punto di vista medico specialistico, senza allarmarsi. Speriamo che questo articolo abbia contribuito a fare chiarezza. 

Tutte queste informazioni sono utili e necessarie per affrontare i Concorsi a Cattedra, e risultano all’interno delle Avvertenze Generali e dei materiali didattici extra considerati importanti per il superamento del Concorso. Gli aspiranti docenti sono invitati a informarsi e a conoscere questa materia per affrontare in modo completo il proprio percorso professionale. 

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