Alunni bes: chi sono, normativa

strumenti compensativi dsa

Se non ne hai ancora sentito parlare vorrai sapere quando si parla di alunni BES il significato di questa sigla. BES sta per Bisogni Educativi Speciali, ovvero quelle esigenze educative che sono hanno necessità di ricevere dalle scuole un’adeguata e personalizzata risposta educativa. Dal punto di vista normativa si è occupata di questa categorie e dei suoi bisogni la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre del 2021. Entriamo nello specifico di questa Direttiva e delle sue indicazioni in merito agli alunni BES.

Cosa sono i BES a scuola

misure dispensative besUna volta chiarito il significato di BES acronimo possiamo proseguire a inquadrare questi bisogni come ha fatto la Direttiva che abbiamo nominato nella breve introduzione a questo articolo. La Direttiva, infatti ha suddiviso i BES i tra grandi categorie: 

1) quella della disabilità (tutelati dalla Legge 104/92)

2) quella dei disturbi evolutivi specifici (tra i quali i DSA, tutelati dalla Legge 170/2010, e per la comune origine evolutiva anche ADHD e borderline cognitivi)

3) quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale

Questi sono i BES riconosciuti dalla normativa, ma esistono anche BES legati a disturbi e situazioni che non rientrano all’interno delle strette maglie giuridiche. La Direttiva non li menziona tutti. Ad esempio, tiene fuori i disturbi dell’umore e quelli d’ansia, come i bisogno degli alunni plusdotati che idealmente e fattivamente andrebbero inclusi e compresi all’interno di questa famiglia di bisogni.

I BES vanno attivati per fare in modo che la scuola possa predisporre l’iter utile a costruire una programmazione personalizzata. Per l’attivazione è necessaria una certificazione, e a seconda della tipologia di patologia o di svantaggio deve essere richiesta un’attivazione diversa, vediamo nel dettaglio chi e come deve richiederla. 

Gli alunni con disabilità e DSA devono richiedere l’attivazione della legge 104/92 i primi e della legge 107/2010 i secondi e per questa tipologia di attivazione bisogna presentare la certificazione.

Gli alunni che sono riconosciuti come soggetti ad altri disturbi clinici non hanno diritto all’attivazione delle leggi che abbiamo citato sopra. Coloro che sono soggetti a disturbi compresi tra altre classificazione diagnostiche che rientrano nei manuali nosografici di riferimento ICD e DSM-5 (a titolo di esempio, gli alunni con DCM, DSL, Spettro autistico ad alto funzionamento, etc.) dovrebbero presentare una diagnosi con profilo funzionale. 

Infine, gli alunni che rientrano nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale come indicato dalla scuola nella C.M. n. 8 del 06/03/2013 non necessitano di alcuna certificazione. 

In ogni caso, al di là delle diagnosi e delle certificazioni, la scuola deve aprirsi alla possibilità di accogliere tutte le necessità degli alunni che mostrino necessità in linea con le finalità di tutta la normativa BES.

Normativa BES: la legge 170

In questo paragrafo ci occupiamo della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ovvero quella che riconosce i DSA come BES. I DSA sono Disturbi Specifici di Apprendimento tra cui rientrano la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. Il sistema dell’istruzione nazionale ha il compito di individuare e mettere in campo forme di didattica e di valutazione idonee e adeguate agli studenti con questi disturbi, per dargli l’opportunità di raggiungere ugualmente il successo formativo. 

La legge 170 ha come obiettivo la tutela verso coloro che mostrano disturbi dell’apprendimento, ma soprattutto nei confronti di un principio universale e importantissimo come il diritto all’istruzione, che può manifestarsi soltanto se la scuola è in grado di approntare una didattica personalizzata e individualizzata. 

La legge 170 per concretizzare questo principio ha istituito il Piano Didattico Personalizzato, abbreviato PDP. Si tratta di un documento che racchiude gli obiettivi didattici e le azioni a sostegno degli studenti con esigenze specifiche. Se gli studenti destinatari del PDP presentano anche disabilità viene predisposto il PEI, ovvero Piano Didattico Individualizzato, che presenta differenze rispetto al PDP per quanto riguarda contenuti e modalità di definizione. 

Cosa deve contenere il PDP

Cosa sono i BES a scuolaIl PDP deve contente informazioni importanti per la pianificazione delle attività personalizzate e per individuare gli strumenti e le misure efficaci. Il piano non è generico, ma si concentra su ogni singola materia e sulle possibili modalità di declinazione per l’alunno con DSA. 

Durante l’anno scolastico l’allievo deve acquisire determinati contenuti, e per farlo è opportuno programmare e progettare le strategie di metodo e didattica che si vogliono mettere in campo, sempre tenendo conto delle sue specifiche e concrete esigenze, ad esempio dei tempi di elaborazione, di produzione e di comprensione delle consegne.

La quantità di studio e di impegno deve essere commisurata, così come la tipologia di verifica dei risultati raggiunti. 

Il PDP può anche includere i mediatori didattici capaci di facilitare l’apprendimento, come schemi, mappe concettuali, o l’uso di dispositivi elettronici e multimediali ove questi si rivelino di aiuto. 

Insomma, questo documento racchiude informazioni preziosissime, dalla durata delle verifiche scritte, alla riduzione degli esercizi previsti per queste ultime, passando per i supporti utilizzati e i criteri di valutazione scelti. Due aspetti di grande interesse sono le misure dispensative e gli strumenti compensativi, e li approfondiremo nei paragrafi successivi.

Le misure dispensative

Sempre nell’ambito della normativa BES e delle leggi per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con bisogni speciali, e in particolare modo degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento sono indicate le informazioni utili per le misure dispensative. Cosa sono le misure dispensative? Riportiamo quanto scritto nelle linee guida allegate del Decreto 5669/2011 (art. 3):

«Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con Dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche.  L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione».

Gli strumenti compensativi

Per quanto riguarda gli strumenti compensativi, possiamo invece fare riferimento a un altro testo di legge, ovvero le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011. In queste linee guida è riportata con precisione la definizione di strumenti compensativi, che qui riportiamo anche noi:

«Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA».

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