Come diventare insegnante di sostegno?

come diventare maestra di sostegno

Scopriamo insieme come diventare insegnante di sostegno. In questo articolo cercheremo di sintetizzare, senza trascurare le informazioni essenziali, tutto quello che c’è da sapere sull’insegnante di sostegno e sul percorso da fare per intraprendere questa carriera.

Docente di sostegno: cosa fa

come diventare insegnante di sostegno senza laurea

L’insegnante di sostegno è un ruolo professionale integrato nella scuola italiana, chi lo svolge si occupa del supporto e dell’accompagnamento dei discenti disabili, anche se il lavoro non esclude un rapporto con il resto della classe.

Infatti, il ruolo dell’insegnante di sostegno si basa sull’interazione con studenti, familiari e altri professionisti, quindi deve avere eccellenti capacità comunicative e relazionali.

L’insegnante che si occupa del sostegno ha una responsabilità particolare nel favorire l’integrazione e la didattica inclusiva per tutti. Possiamo, di conseguenza, definire l’insegnante di sostegno come un educatore, un mediatore pedagogico che assume una posizione centrale nel mondo didattico.

Sul piano pratico, una delle attività fondamentali che svolge l’insegnante di sostegno è la redazione del Piano Educativo Individualizzato, il PEI, che serve per inquadrare i bisogni degli studenti, ma anche per allineare il percorso educativo scolastico con quello famigliare e medico.

In generale, i compiti dell’insegnante di sostegno variano a seconda delle esigenze dello studente e possono includere:

  • supporto educativo personalizzato (può fornire assistenza personalizzata durante la lezione, adattando i contenuti e i metodi di insegnamento);
  • integrazione scolastica (promuove l’integrazione degli studenti nell’ambiente scolastico);
  • consulenza e formazione (fornisce supporto e formazione agli insegnanti e al personale scolastico in merito alle strategie di inclusione e alle esigenze specifiche degli studenti);
  • collaborazione con esperti esterni (può interagire con terapeuti, psicologi e altri professionisti coinvolti nel percorso educativo di un dato studente);
  • partecipazione a riunioni dei genitori e di coordinamento per discutere i progressi e le esigenze dei singoli studenti;
  • promozione l’autonomia e l’autoefficacia (può fornire gli strumenti idonei per superare le sfide quotidiane dei discenti e incoraggiare gli scolari a sviluppare autonomia e fiducia in se stessi).

Come diventare insegnante di sostegno

Come diventare un insegnante di sostegno? Occorre aver conseguito una laurea o un titolo adatto all’istruzione che consenta l’accesso al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e superare un concorso ad hoc.

Gli aspiranti insegnanti di sostegno della scuola primaria devono avere uno di questi due titoli:

  • laurea in Scienze della Formazione Primaria o titolo conseguito all’estero e riconosciuto equipollente;
  • diploma magistrale di Scuola magistrale oppure di Liceo socio-psico-pedagogico, conseguito prima dell’anno scolastico 2001-2002.

Invece i futuri insegnanti di sostegno della scuola secondaria di primo o secondo grado devono possedere:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso;
  • una laurea magistrale biennale o a ciclo unico di qualsiasi tipo.

Fino all’anno scolastico 2024/25 gli ITP (Insegnanti tecnico-pratici) possono accedere al percorso di specializzazione TFA solo con il diploma, dopo dovranno essere in possesso di una laurea triennale più l’abilitazione per la specifica classe di concorso.

Infine, i candidati devono ottenere l’abilitazione per diventare ufficialmente insegnante di sostegno. In che modo? Iscrivendosi e completando con successo il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il sostegno, un percorso di specializzazione che fornisce le competenze necessarie per lavorare con studenti con disabilità. Chi supera con successo il TFA Sostegno può accedere al concorso per insegnanti di sostegno.

TFA Sostegno: a cosa serve?

Il TFA Sostegno è un iter universitario a numero limitato. I candidati devono superare la selezione in base alle qualifiche e agli esami, stabiliti dal Ministero.

Il processo selettivo comprende esami di preselezione, scritti e orali.

Il test di preselezione consiste in 60 domande a risposta multipla incentrate su conoscenze linguistiche, educazione socio-psicologica, abilità didattiche, empatia e intelligenza emotiva.

L’esame scritto approfondisce gli stessi argomenti, mentre l’esame orale esamina anche la motivazione del candidato.

Una volta superata la fase di selezione, i candidati intraprendono un percorso formativo di 8 mesi, accumulando 60 crediti formativi attraverso lezioni, workshop, stage ed esame finale.

Le lezioni affrontano una varietà di discipline, tra cui pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo, diritto pubblico e medicina neuropsichiatrica infantile.

Poi ci sono 9 laboratori da 1 CFU ciascuno.

La durata totale dei tirocini è di 300 ore, che corrisponde a 12 CFU. Gli stage diretti (150 ore) devono durare più di 5 mesi e si svolgono in un istituto scolastico, mentre quelli indiretti (150 ore) sono supervisionati da insegnanti TFA e possono essere condotti presso università e altre sedi didattiche.

Fino al 2024, gli aspiranti insegnanti con almeno 3 anni di servizio in posti di sostegno conseguiti negli ultimi 5 anni avranno accesso diretto ai corsi specializzazione senza dover sostenere i test.

Continuità didattica

La continuità didattica dell’insegnante di sostegno a tempo determinato, con o senza specializzazione, è stata introdotta dal DL n. 71 del 31 maggio 2024. Il testo introduce un nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti e mette in evidenza quanto segue:

«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

  1. a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;
  2. b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

Nuovo corso 30CFU

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L’ultima novità è che il Ministro Valditara ha dichiarato che si può diventare insegnanti di sostegno con un breve corso di 30CFU.

Per sapere come operare in tal senso, è però necessario attendere il decreto esecutivo del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, diverse università hanno già informato gli studenti TFA della possibilità di convertire i titoli di iscrizione per accedere ai nuovi corsi, che saranno organizzati da INDIRE.

Infatti, INDIRE ha reso noto in un comunicato stampa che «sono in corso interlocuzioni da parte di INDIRE con il Ministero dell’Istruzione per dare operatività al suddetto Decreto» e che «le informazioni relative ai percorsi e alle modalità di partecipazione verranno fornite attraverso il sito www.indire.it e comunicate attraverso i canali ufficiali dell’Istituto».

«Per la piena operatività dei nuovi percorsi si dovrà attendere la definizione dei provvedimenti attuativi, i cui lavori preparatori sono stati già avviati, pur nelle more della conversione in legge del decreto», ha altresì precisato INDIRE nel comunicato.

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