Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024 è stato pubblicato il decreto 22 dicembre 2023 del Ministro dell’Istruzione e del Merito relativo all’accorpamento delle classi di concorso. In questo articolo ci soffermeremo sulla classe di concorso A12 analizzando le norme e i requisiti richiesti dal decreto summenzionato.
Classe A12: denominazione
Stando al decreto di cui sopra, la nuova denominazione relativa alla classe A12 è Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (risultato dell’accorpamento della ex A-12 e della ex A-22). Resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.
I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
Classe A12: requisiti
Possono accedere alla classe di concorso A-12 chi è in possesso delle seguenti lauree:
- Scienze Filosofiche (LM-78)
- Filosofia e storia della scienza (LS-17)
- Storia della filosofia (LS-96)
- Media, comunicazione e giornalismo (LM-19 e LS 13)
- Scienze delle religioni (LM-64 e LS-72)
- Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (LS-11)
In tutti i casi è necessario rispettare i requisiti richiesti dalla nota n.7, ovvero occorre possedere 84 CFU.
Anche la LS-18 (Filosofia teoretica, politica ed estetica) permette l’accesso a condizione di rispettare i requisiti previsti alla nota 8.
Classe A12: cambiamento dei requisiti preesistenti
La tabella A/1, che costituisce parte integrante del summenzionato decreto, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.
Pertanto, bisogna prestare molta attenzione ad alcune modifiche inserite nella nuova tabella.
Innanzitutto, per alcune lauree del vecchio ordinamento (Lettere, Geografia, Storia e Materie letterarie) conseguite dopo il 2000/2001, laddove prima erano richiesti gli esami di “Lingua latina o letteratura latina”, la nuova tabella invece li richiede entrambi. Sempre per le stesse lauree, mentre prima erano richieste due annualità di storia, adesso ne viene richiesta solo una (cfr nota n. 1).
Per quanto concerne le lauree del nuovo ordinamento (magistrali e specialistiche), i requisiti per l’accesso alla classe di concorso ex A-12 (superiori) non hanno subito modifiche sostanziali. Tuttavia, sono cambiati e uniformati i requisiti di accesso per la secondaria di I grado.
Di conseguenza, se la precedente tabella richiedeva almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04, quella nuova prevede per la nuova A-12, 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04.
CFU mancanti
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal summenzionato decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.
Recupero degli esami
Chi è in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, deve integrare il piano di studi, sostenendo per ciascuna annualità, alcuni esami del nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA.
Equiparazione tra titoli di studio
Quando nella tabella A, nella colonna rubricata «Titoli di accesso Lauree magistrali», è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.
Salvaguardia
Resta fermo che, come previsto dall’art. 5, comma 1, coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per:
- presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali;
- alle procedure abilitanti;
- ai percorsi di specializzazioni sul sostegno;
- per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
Norme transitorie e finali
Coloro i quali, all’entrata in vigore del summenzionato decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché’ le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica. I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.
Relativamente alle procedure concorsuali di cui all’art. 18-bis del decreto legislativo n. 59/2017 e a quelle abilitanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, si applicano i requisiti di cui al comma 1.
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