Concorso per dirigente tecnico MIUR

concorso ispettore scolastico

Prima di parlare a fondo del concorso per dirigente tecnico MIUR vogliamo fornire una panoramica sul suo ruolo, la sua storia, le caratteristiche e le funzioni svolte, e infine soffermarci sulle prove da superare per affrontare al meglio il concorso.

Dirigenti tecnici Pubblica Istruzione: un po’ di storia

concorso ispettori tecnici

Era il 1998 quando le cose cambiarono definitivamente. Fino ad allora il capo d’istituto non era una figura unica, ma era suddivisa in due ruoli distinti: il preside, posizione di riferimento per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, e il direttore didattico, a capo delle scuole primarie. In seguito alla Riforma Bassanini del 1997 vennero introdotte alcune modifiche, tra le quali quella relativa all’autonomia scolastica. Questa legge portò all’accorpamento delle due figure in una sola, quella del dirigente scolastico che ormai tutti conosciamo.

Precedentemente il dirigente scolastico veniva chiamato anche ispettore scolastico, quindi può capitare ancora di sentire nominare il concorso ispettore della scuola ma riferendosi in reato al concorso per dirigenti e non per ispettori tecnici.

Come previsto dalla contrattazione nazionale i dirigenti delle istituzioni scolastiche sono parte dell’Area dirigenziale dell’Istruzione e della Ricerca, pertanto il loro reclutamento spetta al Ministero della Pubblica Istruzione che può selezionarli tramite un corso-concorso pubblico e nazionale.

Vediamo insieme quali sono i requisiti per partecipare al concorso per dirigente tecnico MIUR.

Dirigente tecnico MIUR: requisiti 

I requisiti richiesti per svolgere il ruolo di dirigente tecnico MIUR sono:

  • l’appartenenza al personale docente ed educativo;
  • l’essere assunti a tempo indeterminato;
  • l’aver ottenuto la conferma in ruolo;
  • l’essere in possesso di diploma di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;
  • aver prestato un servizio di almeno cinque anni nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione.

La durata dell’incarico dei dirigenti è a tempo indeterminato, mentre la durata per i singoli incarichi di direzione può essere compresa tra i tre e i cinque anni, dunque è a tempo determinato. Da ciò possiamo comprendere che l’incarico di tipo dirigenziale può essere rinnovato senza limiti.

Funzione e ruolo dei dirigenti scolastici

Di cosa si occupa il dirigente scolastico? Che cosa fa chi ha vinto quello che prima era il concorso per ispettori tecnici e si ritrova a svolgere il ruolo di dirigente?

Come detto precedentemente questa figura è inquadrata all’interno della dirigenza dello stato nell’Area Istruzione e Ricerca, come previsto dalla legge che lo definisce: “responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente Scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è il titolare delle relazioni sindacali”.

Nell’ambito della sicurezza, il dirigente scolastico, ex ispettore scolastico ha tutti i compiti e le responsabilità che spettano al datore di lavoro. Il suo intervento non può essere diretto per quanto riguarda gli interventi strutturali degli edifici, che restano di pertinenza delle province e dei comuni.

È membro del Consiglio d’Istituto ed è il Presidente:

  • della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto;
  • del Collegio dei Docenti;
  • dei Consigli di Classe;
  • del comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Di sua competenza è il controllo delle risorse finanziare erogate dallo Stato alla scuola e per dare informazione corretta rispetto all’utilizzo di tali risorse è chiamato a redigere periodicamente un resoconto del bilancio, da porre all’attenzione del Consiglio d’Istituto.

La sua firma è in calce a ogni circolare o documento emesso dal scuola, di conseguenza sua è la responsabilità giuridica delle eventuali conseguenze. Come si può vedere si tratta di un ruolo di enorme responsabilità.

Per controllare l’operato lo Stato ha predisposto una possibilità di valutazione, con una legge emessa nel 2017, che ha stabilito come questa valutazione deve essere effettuata.

Cosa fa l’ispettore scolastico

Per fornire informazioni ancora più pratiche e dettagliate rispetto all’attività che nel pratico svolge l’ispettore scolastico o quello che ora è conosciuto come dirigente scolastico con funzioni ispettive, ecco una lista sintetica ed esaustiva delle mansioni come previste dal Decreto Interministeriale n. 4716 del 23 luglio 2009:

  • elabora progetti per attuare gli obiettivi indicati dal ministro in materia di politica scolastica;
  • svolge attività di consulenza in merito a programmi scolastici, sussidi didattici e tecnologie educative;
  • promuove le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado;
  • svolge attività di assistenza tecnico-didattica, studio e ricerca e consulenza sui progetti di sperimentazione;
  • effettua verifiche e ispezioni concernenti specifiche situazioni disposte dal Ministro e dagli uffici dell’Amministrazione scolastica.

Il concorso e le prove d’esame

concorso ispettore scuola

Per il superamento della prova il candidato deve ottenere almeno 7/10 o equivalente.

Per partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale, diploma professionale, diploma di laurea conseguito secondo le disposizioni del Decreto MIUR del 3 novembre 1999 o precedente, diploma di secondo livello rilasciato da un’istituzione di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure una combinazione di laurea del vecchio ordinamento e diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati al concorso possono partecipare se appartenenti al personale docente delle istituzioni scolastiche ed accademiche statali e abbiano superato il periodo di prova e abbiano un’anzianità complessiva di almeno 10 anni nel ruolo di appartenenza o in ruoli diversi indicati nel regolamento.

Sono considerati validi per la partecipazione al concorso i titoli di studio conseguiti all’estero che siano dichiarati equipollenti o equivalenti a un titolo di studio conseguito presso un’università italiana, ai sensi della normativa vigente.

Possono partecipare al concorso i candidati che non hanno completato il periodo di prova alla data di scadenza della domanda, se hanno completato un precedente periodo di prova di ruolo o un periodo di formazione e di prova relativo agli insegnanti e al personale docente delle scuole statali assunti con contratto a tempo indeterminato.

Possono partecipare al concorso anche le persone con mansioni speciali definite dalla legge, purché in possesso dei requisiti di accesso previsti dal Regolamento.

Per coprire parte dei costi della selezione, i candidati devono versare un contributo finanziario di 100 euro.

Prova di selezione preliminare

Se il numero di candidati al concorso è superiore a tre volte il numero di posti disponibili, si terrà una prova di selezione preliminare, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 17.

La prova di selezione preliminare si svolge contemporaneamente in più sedi stabilite dal Ministero o dall’Unità scolastica regionale (USR). In caso di elevato numero di candidati, l’esame può svolgersi in più giorni. In ogni sessione verranno poste domande diverse da una banca dati comune, garantendo così una selettività uniforme.

La prova di preselezione consiste in sessanta domande a scelta multipla. La durata dell’esame è indicata nel bando. I quesiti saranno preparati da un comitato tecnico-scientifico o da un soggetto esterno designato dal Ministero e verteranno sulle materie indicate nell’Allegato A del Regolamento.

La gestione e la correzione della prova di preselezione vengono effettuate, ove possibile, mediante un sistema informatico. Il punteggio dei candidati viene normalmente comunicato al termine dell’esame.

Esame scritto

In base ai risultati dell’esame di preselezione, possono partecipare all’esame scritto dieci volte il numero massimo di candidati. Saranno ammessi anche i candidati che, al termine della prova di preselezione, avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato superato, nonché i candidati esonerati dalla prova di preselezione.

Il primo esame scritto consiste in sette domande a risposta libera per valutare il bagaglio culturale del candidato nelle materie specificate nell’Allegato B del Regolamento.

La seconda prova scritta è di tipo teorico-pratico e verte sulla soluzione di casi pratici relativi alle mansioni del responsabile tecnico previste dalla normativa vigente.

L’impossibilità di presentarsi alla prova scritta, anche per motivi indipendenti dalla propria volontà, comporta l’esclusione dal concorso.

La prova scritta viene valutata in forma anonima e i punteggi vengono resi noti una volta effettuate le correzioni. I candidati selezionati per l’esame orale saranno annunciati in un secondo momento.

Esame orale

L’esame orale consiste in un colloquio volto a valutare l’auto-motivazione, la valutazione critica, la conoscenza delle materie specificate nell’Allegato C del regolamento, nonché le competenze e le capacità del candidato.

L’esame orale comprende anche domande che valutano la preparazione culturale in relazione alle materie del programma.

Le modalità e gli argomenti dell’esame orale sono specificati nell’Allegato C del Regolamento. L’esame orale valuterà anche il livello di conoscenza della lingua inglese, il livello di conoscenza delle competenze informatiche e digitali e la capacità di utilizzare i più comuni strumenti informatici.

La mancata partecipazione alla prova orale comporta l’esclusione dal concorso.

 

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