Legge Iori: cos’è e cosa disciplina

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La legge Iori è una legge di cui si è tanto parlato negli scorsi anni, ovvero già dal 2017. Questa legge si occupa di gestire il reclutamento dell’educatore professionale, o meglio di stabilire o meno se questa professione può considerarsi riconosciuta a livello ufficiale. Regolamentare e tutelare gli educatori professionali è stato un passo importante per dare dignità a una categoria, ma ancora di più per dare un servizio di qualità a chi si rivolge ad operatore di questo settore per qualsiasi necessità.

Legge Iori: disciplina ruolo di educatore

Erano numerose le persone interessate a sapere se prima o poi sarebbe sorta una legge per tutelare la professione di educatore, ma tra questi un grosso numero era costituito dai laureati nella classe di laurea L-19. Sappiamo bene che il mondo delle laurea è tutta una sigla, ma sicuramente se stai leggendo qui sai a cosa si riferisce la sigla L-19: il diploma di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.
La legge Iori disciplina anche e soprattutto i laureati in questa classe di laurea, ma non solo.
Sintetizzando possiamo dire da questa legge riguarda principalmente tre categorie, una è quella di Educatore professionale socio-pedagogico, per la quale serve un diploma di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19). Un’altra ancora è quella di Educatore professionale socio-sanitario, ovvero di coloro che hanno conseguito un diploma di laurea abilitante in Professioni sanitarie della riabilitazione nella classe di laurea L/SNT/2.
L’ultima, ma non in ordine di importanza, riguarda la categoria del Pedagogista, che per formarsi deve ottenere un diploma di laurea magistrale abilitante nelle seguenti classi di laurea magistrale:

  • LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi
    LM-57, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
    LM-85, Scienze pedagogiche
    ‘LM-93, Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education

Dunque, dal 2017, con la legge Iori sarà obbligatorio possedere un titolo di laurea per svolgere questo lavoro. E precisamente le lauree che abbiamo elencato qui sopra nelle righe precedenti. Chi non possiede il titolo di studio indicato può comunque accedere a questo titolo se ha maturato tre anni di esperienza, oppure accendendo a una fase transitoria, che prevede un corso di formazione.
Il corso per educatore professionale è il percorso indicato per coloro che vogliono accedere al titolo educatore senza adeguato titolo di studio.

LEGGE 27.12.2017 n. 205, comma 594 e seguenti pubblicata nella G.U.

serie Generale n. 302 del 29.12.2017 in vigore dal 01.01.2018

aggiornata all’articolo 517 della Legge di Bilancio 2019

594. L’educatore professionale socio- pedagogico e il pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socioassistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C

189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale sociosanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600. L’acquisizione della qualifica di educatore, di educatore professionale sociosanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori. All’attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Estrapolato dalla Gazzetta ufficiale).

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