Qual è la differenza tra CFA e CFU?

crediti formativi riconosciuti

A volte ti capita di chiederti qual è la differenza tra cfu e cfa, è abbastanza normale, in effetti. Spesso senti parlare di cfu, altre volte di cfa e rischi di fare un enorme confusione. Questa guida ti aiuterà a fare chiarezza una volta per tutte. Nei prossimi paragrafi spiegheremo in cosa consiste il sistema dei crediti, come funziona, e forniremo anche alcuni interessanti cenni storici, funzionali per inquadrare meglio il tema e comprendere finalmente se sussiste una reale differenza tra cfa e cfu.

60 crediti formativiSistema dei crediti: differenza tra cfa e cfu

Quale differenza intercorre tra i crediti formativi universitari, abbreviati con la formula cfu, e i crediti formativi accademici, abbreviati con la formula cfa? Vediamo come nasce il sistema, per comprendere meglio eventuali differenze. Il sistema crediti italiano è stato introdotto a seguito dell’attuazione di diverse politiche, frutto del famoso processo di Bologna. Prima di questo consistente cambiamento non esisteva un sistema di misurazione in crediti universitari.

A seguito dell’attuazione di questi passaggi sono stati istituiti due differenti sistemi, che appartengono a due settori diversi ma equipollenti dell’istruzione superiore italiana.

I crediti formativi universitari sono utilizzati nelle istituzioni universitarie, mentre i crediti formativi accademici sono l’unità di misura utilizzata dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Entrambi i sistemi adottano lo stesso approccio: i crediti si basano sul concetto di carico di lavoro e sono equivalenti al sistema ECTS, il sistema di crediti formativi internazionale che consente tramite rapide conversioni la mobilità da una facoltà all’altra, e anche da un’università ad un’altra in ambito internazionale.

Il singolo credito formativo universitario e il credito formativo accademico hanno lo stesso identico valore. Da questo punto di vista possiamo sostenere che non esiste differenza tra cfu e cfa, entrambi valgono circa 25 ore di lavoro dello studente, comprensive dello studio individuale e delle lezioni frontali tenute da ogni singolo corso. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è di 60 crediti formativi. Proviamo a ripercorrere la storia di questa modalità di misurazione del lavoro richiesto dallo studente, per capire meglio in cosa consiste e come si è evoluto.

Differenza tra cfu e cfa: un po’ di storia

La misurazione del carico di lavoro di uno studente incontra la sua perfetta unità di misura nel credito formativo che, come abbiamo detto in precedenza, è di due tipi: cfu e cfa, crediti formativi universitari, per le istituzioni universitarie, e crediti formativi accademici per gli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Questa unità di misura viene utilizzata per assegnare un valore alle attività da svolgere ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

Grazie a questo sistema, semplice ed efficiente, è possibile procedere al riconoscimento degli esami sostenuti anche presso altre università, e provvedere di conseguenza al trasferimento tramite il sistema ECTS, che è valido anche a livello europeo e garantisce la mobilità per gli studenti che vogliono formarsi in diversi paesi.

Soprattutto negli anni Novanta, dopo il crollo del muro di Berlino, i contesti geo-politici cambiano, e in tutto il mondo emergono nuove istanze ed esigenze. Anche il mondo della scuola chiede cambiamenti, e la nascente Unione Europea risponde a queste richieste proponendo una serie di regole orientative che spingono verso una politica comparativa tra i sistemi di istruzione dei paesi membri.

Credito formativo universitario

Ogni esame universitario all’interno di un corso di laurea, triennale o magistrale, oppure a ciclo unico, è associato a un determinato numero di crediti formativi universitari, un singolo CFU è pari a 25 ore di carico lavorativo, come abbiamo già detto in precedenza. Dal momento che ogni anno accademico è calcolato in 60 cfu, si evince che per conseguire la laurea triennale è necessario ottenere 180 cfu, mentre per la laurea magistrale il numero di crediti da raggiungere è pari a 120 cfu.

In precedenza, quando sussisteva ancora la laurea specialistica, questa era calcolata come valente 300 cfu, nei quali erano compresi anche i crediti formativi riconosciuti all’accesso e quelli recuperati, nel caso di debiti formativi colmati.

Il numero di crediti formativi corrispondenti a un diploma di laurea cambia per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, come Medicina e Chirurgia, oppure Giurisprudenza, per i quali il numero di crediti è ovviamente maggiore, arrivando rispettivamente a 360 e 300 cfu.

Come si calcola il carico di lavoro di un credito. Abbiamo già detto che corrisponde a 25 ore di lavoro individuale e lezioni frontali, ma come si deve intendere la suddivisione tra questi due aspetti, entrambi fondamentali? A seconda di quanto viene stabilito nelle tabelle di classe dei corsi di laurea, e da quanto viene discusso e fissato dagli organi collegiali a capo dei singoli corsi di studio, lo studio individuale non può essere una quota inferiore al 50% del totale. L’altra quota è rappresentata dalle lezioni dei docenti, dalle esercitazioni, eventuali seminari o altre attività didattiche promosse dall’università. Alcuni atenei considerano nel numero dei crediti anche il tempo da investire nelle prove di valutazione.

I crediti formativi possono essere acquisiti anche attraverso altre esperienze, di natura non strettamente accademica, ad esempio tramite esperienze lavorative o professionali. Per il riconoscimento dei crediti ogni dipartimento universitario fissa un limite, che in ogni caso non può superare il numero di 12 crediti.

Cfa: credito formativo accademico

L’unità di misura gemella del cfu è il cfa. Si tratta dell’unità del sistema dei crediti utilizzato all’interno delle istituzioni AFAM, che possiedono crediti formativi dello stesso valore dei cfu ma denominati, appunto crediti formativi accademici, diversamente dai primi che indicano crediti formativi universitari.

Anche per credito formativo accademico valgono le stesse regole del credito universitario, come stabilito dal  DPR 8 luglio 2005, n.212, che dice:

«1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna scuola, la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all’impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 10, comma 4, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.

6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l’attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.»

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