Uscita anticipata da lavoro per malore: come comportarsi

uscita anticipata per malattia

L’uscita anticipata da lavoro per malore è un tema spinosissimo per i lavoratori, i datori di lavoro, per le Pubbliche Amministrazioni e la scuola. In sintesi è un tema delicato per il mondo del lavoro. Sentirsi male è un’eventualità che ci auguriamo rara per tutti, ma sappiamo bene che può succedere a chiunque, cosa si deve fare in questi casi? E se l’eventualità diventa una prassi regolare? Si può andare incontro a sanzioni pesanti? Vediamo di capire meglio tutti questi punti.

Uscita anticipata lavoro: il parere ARAN

Il fatto che stiamo prendendo in analisi, l’uscita anticipata per malattia che si manifesta sul luogo di lavoro, con malori di qualsiasi genere, come deve essere gestita?

Prendiamo il caso della scuola. Può capitare che un docente o un lavorare del personale ATA in servizio chieda di uscire anticipatamente dalla sede per un malore. Prima di lasciare la sede deve svolgere alcuni passaggi, primo fra tutti la richiesta di un permesso giustificativo. Tale permesso andrà poi trasmesso alla segreteria scolastica la momento della consegna del certificato di malattia che si dovrà consegnare come giustificazione.

Un aspetto di questa eventualità che interessa molti lavoratori che ci si sono ritrovati e o che pensano di ritrovarcisi è come considerare la giornata lavorativa nel computo generale delle ore di prestazione dell’attività lavorativa. Come calcolare e se calcolare le ore di prestazione prima dell’uscita.

Su questo aspetto è intervenuto proprio l’ARAN, ovvero l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, organo che si impegna a fornire interpretazioni sulle clausole dei CCNL del comparto Istruzione. L’ARAN si è espresso su come vanno considerate le ore, ad esempio del personale ATA, se dopo viene successivamente rilasciato un certificato medico nella stessa giornata lavorativa per sopravvenuto malore, ed in caso di uscita anticipata dal lavoro a seguito di un problema di salute come deve essere considerato il servizio prestato nella stessa giornata.

Il contratto scuola non dettaglia come deve essere gestita questa casistica, quindi bisogna procedere con buon senso. In caso di prestazione lavorativa interrotta per sopraggiunto malessere del dipendente, visto il silenzio del contratto collettivo nazionaleoccorre valutare alcuni aspetti giuridici e deontologici relativi al rilascio della certificazione medica. A tale riguardo, la data riportata sulla stessa deve coincidere con il giorno dell’avvenuto accertamento diagnostico e il termine prognostico deve ricomprendere il giorno in cui il certificato viene rilasciato. Per avvalorare questa posizione si riporta anche un caso di riferimento, ovvero la decisione n. 1290 del 6 febbraio 1988 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro la quale rileva anche che “il sanitario ha solo l’obbligo di certificare la esistenza di una malattia in atto, indipendentemente dalla eventuale (non necessaria) assenza dal lavoro del dipendente malato”.

Ne discende che, nel caso in cui il debito orario giornaliero sia stato integralmente assolto, l’assenza per malattia, qualora il certificato medico indichi più giorni di prognosi, decorrerà dalla giornata successiva.

Se invece si è ricorso all’uscita anticipata e ci si ritrova con un debito orario di conseguenza, o stesso può essere assolto attraverso permessi, come quelli retribuiti per motivi personali che sono contemplati dal contratto nazionale come regolamentazione della flessibilità oraria.

Dunque, il lavoratore può utilizzare, in coscienza, gli istituti contrattuali previsti dal suo contrato nazionale per completare l’orari che deve svolgere d’obbligo.

Mentre, laddove le ore di assenza necessarie a completare l’orario d’obbligo vengano giustificate mediante presentazione del certificato medico, l’intera giornata va imputata a malattia.

Uscita anticipata lavoro e licenziamento

Non siamo nel Medioevo, non si può licenziare un dipendente perché si allontana dal luogo di lavoro per malattia. L’uscita anticipata per malattia è un diritto del lavoratore, ma è altrettanto certo che il lavoratore non dovrebbe approfittarsi in modo furbo di questo suo diritto.

Ma veniamo al discorso licenziamento. Il lavoratore ha come obbligo il rispetto dell’orario del lavoro assegnato, nel quale si impegna a rimanere presente presso la sede in cui svolge il lavoro e le proprie mansioni.

Nel caso in cui abbandoni la sede lavorativa sta violando un suo obbligo, previsto dal contratto, e può incorrere in un illecito disciplinare, se non avvalora le ragioni della sua assenza con un’adeguata giustificazione, e pertanto il datore di lavoro può procedere con una conseguente sanzioni disciplinare che in casi gravi può coincidere con il licenziamento.

Quali sono i casi gravi in cui l’uscita anticipata da lavoro può significare licenziamento. Prova a pensare a quei posti di lavoro dove il gesto di una sola persona modifica l’intero processo lavorativo. Non si tratta di una semplice assenza, è chiaro, no? Sappiamo benissimo che ci sono stati casi verificati di assenze da lavoro per motivi futili, comprese passeggiate, e commissioni di ogni tipo.

In alcuni di questi casi l’abbandono del servizio può essere causa di licenziamento, in quanto il lavoratore sta venendo meno a un assunto cruciale del rapporto di lavoro, il legame di fiducia reciproca che dovrebbe legarlo all’azienda per cui lavora.

La giurisprudenza in merito è netta e tagliente. Ovvero, considera legittimo il licenziamento e lo ha fatto in diversi casi, che possiamo anche citare qui per dovere di cronaca, e solo a titolo esemplificativo:

  • lavoratore straniero che abbandona il posto di lavoro per recarsi nel paese di origine senza aver avvisato il datore e senza aver fornito giustificazioni valide al suo comportamento
  • guardia giurata che si allontana dal luogo che deve sorvegliare, ad esempio per andare ad acquistare il giornale
  • lavoratore che abbandona il posto di lavoro affermando di essere malato e che, al momento di fornire le proprie giustificazioni, invia all’azienda delle certificazioni mediche false o contraffatte

Ma siamo d’accordo che quanto detto finora non riguarda quello di cui abbiamo parlato all’invio, ovvero, l’abbandono del servizio per improvviso malore. L’uscita anticipata da lavoro per malore è accettata, e per questa causa il lavoratore può allontanarsi dal luogo di lavoro anche senza avvertire il datore di lavoro, è sufficiente che comunichi il proprio allentamento ai suoi colleghi che si trovano con lui in sede.

Uscita anticipata da lavoro malore

Possiamo con forza affermare che viene considerato illegittimo il licenziamento di un prestatore di lavoro che si assenta dalla sede per motivi di salute. Può proseguire la sua assenza anche nei giorni successivi, ma deve avvertire perlomeno i colleghi.

In caso di malessere o qualsiasi altro tipo di disturbo legato alla salute del lavoratore, la tutela prevede che questa prevalga sulle esigenze aziendali. Il dipendente che avverte malore può lasciare il posto di lavoro per andare dal medico, oppure può chiamare il pronto soccorso.

Ovviamente ci si aspetta che il lavoratore giustifichi l’assenza tramite un certificato medico che dovrà poi essere consegnato, oppure tramite verbale del Pronto Soccorso. Si deve sempre corredare di documentazione un caso di assenza sul lavoro, anche se si tratta di un’uscita anticipata. Questa non deve essere per forza richiesta con anticipo, anche perchè è impossibile che la persona colta da malore abbia un certo preavviso del malore stesso.

Però dobbiamo segnalare che esistono alcune eccezioni a questa regola, e bisogna sempre richiedere di leggere con attenzione il regolamento aziendale, oppure le circolari e le comunicazioni interne nel caso dei dipendenti del pubblico impiego. Infatti, in taluni casi può essere previsto dal regolamento o dalle circolari che il dipendente in caso di malore possa abbandonare il servizio solo se accompagnato da famigliare o da persona di fiducia che si incarico di accompagnarlo da chi può prestargli le dovute cure, come un medico o un ospedale.

È ovvio che questa legge è stata fatta per ovviare all’eventualità che qualche disonesto si approfitti della facilità con cui si può lasciare il lavoro se si accusa un presunto malore. Ricordiamo che può essere facile lasciare il lavoro lì per lì, ma poi bisogna motivare quell’assenza. Non è il caso di fare i furbi, non ci si guadagna nulla di buono.

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