Il servizio civile punteggio graduatorie è un tema che interessa molti aspiranti docenti e personale ATA che desiderano valorizzare il proprio percorso di volontariato all’interno delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto. Ma come viene calcolato il punteggio servizio civile? E quali sono i criteri selezione servizio civile? In questa guida aggiornata al 2025 vediamo tutte le novità normative e pratiche.
Che cos’è il servizio civile e quali tipi esistono
Il servizio civile universale (SCU) è stato introdotto nel 2017 per offrire ai giovani tra i 18 e i 28 anni un’opportunità di cittadinanza attiva e solidarietà sociale. Si distingue dal precedente servizio civile nazionale (SCN), ormai superato ma ancora valido ai fini del riconoscimento nei concorsi pubblici.
- Servizio civile universale: attivo, con bando annuale, rientra nei programmi di volontariato finanziati dallo Stato.
- Servizio civile nazionale: previsto prima della riforma del 2017, è oggi equiparato al SCU per quanto riguarda le riserve nei concorsi pubblici.
Servizio civile: un po’ di storia
Il servizio civile è un tipo di esperienza di natura volontaria che permette ai giovani di dedicare il tempo di alcuni mesi al servizio della difesa, non armata e pacifica, del proprio Stato, contribuendo a costruire un ambiente universale di cooperazione, pace tra i popoli, educazione e promozione dei valori fondamentali della Repubblica Italiana. Sono molti e variegati gli enti convenzionati che hanno attivato programmi per lo svolgimento del Servizio Civile. Per potersi accreditare come ente è necessario essere convenzionati con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Raccontiamone un po’ la storia. Il servizio civile venne introdotto per la prima volta all’interno dell’ordinamento italiano nel 1972, grazie all’interesse e alla proposta dell’allora senatore Giovanni Marcora. Negli anni della sua introduzione era considerato esclusivamente come misura alternativa alla leva militare, per cui era finalizzato a coinvolgere gli obiettori di coscienza in percorsi di servizio diversi dall’esperienza militare.
La scelta di quale fosse il tipo di percorso era affidata a una giuria di psicologi militari, che valutavano le motivazioni del rifiuto e traducevano le istanze del giovane in una proposta. La durata del servizio civile era maggiore rispetto a quella del servizio militare, come stabiliva la legge.
Molti ancora ricordano che in alcune occasioni il giudizio della commissione era particolarmente severe nei confronti degli obiettori, come se il rifiuto della leva fosse un “capriccio” e non una reale opposizione e rifiuto all’uso delle armi e della violenza per ragioni di natura umanitaria. Alcuni membri non militari della commissione, in contrasto con queste dure posizioni di diffidenza, diedero le dimissioni. Anche i tribunali in quegli anni dovettero affrontare processi intentati da ragazzi che si erano visti negare il proprio diritto ad obiettare. I tribunali in più di un’occasione dovettero riconoscere l’arbitrarietà di alcuni rifiuti.
La scelta di diventare obiettore si accompagnava anche ad alcune restrizioni. Chi optava per il servizio civile non poteva conseguire porto d’armi, né svolgere professioni come il vigile urbano, la guardia giurata, e/o intraprendere carriere nel forze armate o di polizia, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Gli anni Ottanta coincisero con una rivisitazione delle leggi e delle modalità di gestione delle domande di obiezione, con un duro colpo alla legge stessa, che venne dichiarata incostituzionale in alcuni articoli, ad esempio in quello che riteneva che non fosse meritevole di medesima dignità il percorso di Servizio Civile. In seguito a queste modifiche la durata del Servizio Civile non fu più maggiore di otto mesi rispetto a quella del servizio militare, questo contribuì a far crescere il numero delle domande di obiezione.
Servizio civile: che cosa si fa
Il servizio civile consiste, come abbiamo visto, in un’attività svolta per un determinato periodo che sia in qualche modo legata alla promozione dei valori nazionali e internazionali. Spesso i volontari del servizio civile svolgono incarichi di assistenza o di utilità sociale e promozione culturale. Come dicevamo può essere svolto sia in ambito nazionale che regionale, a seconda dell’ente pubblico che ha emesso il bando (e che, come abbiamo visto, deve essere accreditato ufficialmente presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ed essere registrato nell’albo annesso).
Per entrare nelle graduatorie del servizio civile bisogna possedere alcuni requisiti essenziali, ovvero:
- abbiano compiuto il 18º e non superato il 29º anno d’età
- cittadinanza italiana o residente straniero regolare
- godano dei diritti civili e politici
- non siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
Oltre a questi criteri di base altri possono essere richiesti da parte degli enti a seconda dei progetti che il volontario andrà a svolgere.
Criteri selezione servizio civile
Per partecipare al servizio civile universale, gli aspiranti devono superare una selezione basata su criteri standard stabiliti a livello nazionale.
I criteri selezione servizio civile si dividono in:
- Colloquio (max 60 punti, minimo 36/60 per l’idoneità)
- Titoli ed esperienze (max 50 punti), valutati sulla base di:
- esperienze di volontariato
- esperienze lavorative attinenti
- titoli di studio
- eventuali certificazioni
Il punteggio ottenuto in sede di selezione serve a formare le graduatorie di accesso ai progetti di servizio civile.
Ma ora che abbiamo inquadrato meglio di cosa si tratta, come funziona, quali sono i requisiti per il servizio civile, ora vogliamo dirti come questo può aumentare il tuo punteggio nelle graduatorie dei concorsi docenti.
Servizio civile e graduatorie scuola: come funziona il riconoscimento del punteggio
Il tema del servizio civile e punteggio nelle graduatorie scolastiche è da anni al centro di un acceso dibattito. Molti docenti e ATA chiedono infatti il riconoscimento del servizio civile ai fini del punteggio nelle GPS e nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).
La giurisprudenza ha più volte ribadito che il servizio civile, in quanto equiparato al servizio militare di leva, deve essere valutato a tutti gli effetti, anche se non svolto in costanza di rapporto di lavoro.
Cassazione 15467/2021: il servizio civile è valutabile
Un importante precedente è rappresentato dall’Ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021 della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro). In quella sede la Suprema Corte ha affermato che:
- il servizio sostitutivo del servizio di leva (servizio civile) deve essere riconosciuto come punteggio nelle graduatorie;
- la valutazione vale anche se il servizio è stato svolto dopo il conseguimento dell’abilitazione e al di fuori di un contratto scolastico attivo.
La Cassazione ha richiamato due norme fondamentali:
- Art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994: «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
- Art. 2050, d.lgs. 66/2010: i periodi di effettivo servizio militare (e quelli civili equiparati) sono valutabili nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio attribuito ai servizi civili presso enti pubblici.
In sostanza, il servizio civile ha lo stesso valore del militare obbligatorio e deve essere valutato nelle graduatorie scolastiche e nei concorsi pubblici.
Ministero e normativa: il nodo della “costanza di servizio”
Nonostante l’orientamento della Cassazione, il Ministero dell’Istruzione continua a riconoscere il punteggio servizio civile solo se svolto in costanza di rapporto di lavoro (ad esempio mentre si era già in servizio come supplenti).
- Per gli ATA: riconoscimento di 0,50 punti al mese (oltre i 15 giorni), fino a un massimo di 6 punti annui.
- Per i docenti (GPS): riconoscimento di 2 punti al mese per servizio specifico (max 12 punti annui) e 1 punto al mese per servizio aspecifico.
Questa impostazione, ribadita dall’OM 88/2024, esclude chi ha svolto il servizio civile o militare prima dell’ingresso nel mondo scolastico.
La giurisprudenza, tuttavia, ha già dichiarato illegittima questa discriminazione: il DM 31 marzo 2005, che prevedeva la sola valutazione del servizio in costanza di nomina, è stato annullato dal Consiglio di Stato (sentenze n. 4028 e 4031/2009).
Servizio civile e ricorsi per il punteggio
Ad oggi, per ottenere il pieno riconoscimento del punteggio, molti aspiranti ATA e docenti devono presentare ricorso.
Il ricorso consente di chiedere:
- 6 punti annui ATA (0,50 al mese)
- 12 punti annui docenti (2 punti al mese specifico)
anche se il servizio militare o civile è stato svolto prima di entrare nelle graduatorie scolastiche.
Il riconoscimento tramite ricorso riguarda sia il servizio civile nazionale sia il più recente servizio civile universale, oltre che il servizio militare di leva obbligatorio.
Attenzione: altri percorsi di volontariato (es. Servizio Volontario Europeo, VFP1, VFA) non sono automaticamente equiparati e vengono valutati solo in alcuni casi specifici, spesso tramite contenzioso.
Credits foto 1 e 2: Depositphotos.com – AllaSerebrina